Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13607 - pubb. 04/11/2015

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e autorizzazione al creditore

Tribunale Padova, 23 Ottobre 2015. Est. Maria Antonia Maiolino.


Espropriazione forzata – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Autorizzazione al creditore all’ottenimento delle informazioni direttamente dai gestori delle banche dati



Il creditore è autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati di cui al comma 2 dell’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. tenute dalle pubbliche amministrazioni, le informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’art. 492 bis c.p.c. considerato che nel testo vigente riformato dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83 e convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n. 132, dell’art. 155 quater comma 1 disp. att. c.p.c. e dell’art. 155 quinquies comma 2 disp. att. c.p.c., non vi è più alcun riferimento ai decreti ministeriali e dirigenziali contenuto nella formulazione previgente dei predetti articoli e che allo stato non risulta pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia alcun elenco di banche dati ai sensi dell’art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.. (Giorgio Lorcet) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giorgio Lorcet


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