TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 155-sexies

Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento. (2)

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(1) Articolo aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione entra in vigore l'11 novembre 2014.
(2) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119. La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.


GIURISPRUDENZA

Procedimento amministrativo – Cd. spesometro – Richiesta di accesso ai dati ivi contenuti da parte del curatore fallimentare – Autorizzata dal giudice delegato – Legittimità.
L’istanza di accesso del Curatore fallimentare ai dati ricavabili da ricerche effettuate con modalità telematiche, tra le quali è inclusa certamente la ricerca da effettuarsi sul cd. spesometro gestito dall’Agenzia delle Entrate, al fine di potere ricostruire l’attivo fallimentare di un’impresa, necessita di previa autorizzazione del giudice delegato.

I dati risultanti da tali “ricerche telematiche” sono considerati dal legislatore quali documenti amministrativi, con conseguente inconsistenza dei dinieghi di accesso che risultano motivati sulla base della qualificazione dei suddetti dati quali mere informazioni e sulla conseguente necessità di eseguire ulteriori attività di elaborazione e proiezione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
T.A.R. Emilia Romagna, 25 Ottobre 2017.


Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione al curatore contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale può autorizzare il curatore a servirsi della ricerca con modalità telematiche di cui all'articolo 155 sexies disp. att. c.p.c., secondo il quale "le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui". (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Caltagirone, 13 Novembre 2014.


Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione del presidente del tribunale - Esclusione.
Poiché le ragioni che giustificano la previsione, contenuta nell'articolo 492 bis c.p.c (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), dell'autorizzazione del presidente del tribunale consistono nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi, in caso di fallimento, può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del tribunale fallimentare, in modo che il curatore possa ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Caltagirone, 13 Novembre 2014.