TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 156

Esecuzione su beni sequestrati
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.

II. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.


GIURISPRUDENZA

Espropriazione immobiliare - Pignoramento - Contenuto e forma - Estinzione del procedimento.
Nel caso di sequestro conservativo di beni immobili, il deposito della sentenza di condanna determina, ai sensi dell’art. 686, comma 1, c.p.c., la conversione ipso iure del sequestro in pignoramento, con la conseguenza che da tale momento iniziano a decorrere i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento e per il deposito dell’istanza di vendita (e, a seguito della riforma dell’art. 567, comma 2, c.p.c., della documentazione ipocatastale), in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, 20 Aprile 2023.


Espropriazione immobiliare - Pignoramento - Contenuto e forma - Estinzione del procedimento.
Le formalità previste dall’art. 156 disp. att. c.p.c. non hanno rilievo ai fini della conversione degli effetti del sequestro in quelli propri del pignoramento immobiliare, posto che a mente dell’art. 686, comma 1, c.p.c. la conversione è determinata unicamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna; piuttosto, attengono alle modalità attraverso cui il creditore deve (a) dimostrare al Giudice dell’esecuzione e (b) rendere noto ai terzi che si è verificato il presupposto della conversione del sequestro in pignoramento. Ne deriva che il deposito della sentenza di condanna e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro (cfr. art. 679 c.p.c.), lungi dal costituire il dies a quo di decorrenza dei termini previsti nel terzo libro del codice di procedura civile per il compimento degli atti di impulso del processo esecutivo, costituiscono formalità ulteriori e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente previste, in nulla distinguendosi gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, 20 Aprile 2023.


Espropriazione in genere - Iscrizione a ruolo del procedimento - Pignoramento.
Il sequestro ex art. 686 c.p.c. è una misura cautelare che può dare luogo al (o essere convertita in) pignoramento. Detto pignoramento è condizionato alla emissione della sentenza di condanna resa in favore del creditore sequestrante il quale dovrà, ai sensi dell’art. 156 d.a. al c.p.c. ed a pena d’inefficacia del pignoramento medesimo, procedere al deposito della sentenza in cancelleria (unitamente all’iscrizione a ruolo) ed all’annotazione della sentenza a margine della trascrizione del sequestro conservativo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Curati gli adempimenti processuali prescritti dall’art. 156 d.a. al c.p.c. e, in particolare, il deposito della sentenza in uno all’iscrizione a ruolo del procedimento, solo da questo momento decorreranno gli altri termini previsti dalla legge per dare impulso alla procedura esecutiva (497, 498, 567 c.p.c. etc.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Ragusa, 09 Febbraio 2022.


Art. 669 novies c.p.c. – Ipotesi tassative – Sequestro conservativo – Sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva – Conversione in pignoramento – Mancato compimento delle attività ex art. 156 disp.att. c.p.c. – Inefficacia pignoramento – Estinzione processo esecutivo – Dichiarazione – Competenza (non del giudice del merito ma) del giudice dell’esecuzione.
1) L’art. 669 novies c.p.c. trova applicazione nelle sole ipotesi tassative ivi previste, non comprensive della mancata effettuazione delle formalità previste dall’art. 156, primo e secondo comma disp. att. c.p.c., poiché il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento al momento della pronuncia della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, la quale determina la pendenza del processo esecutivo.
2) Il sequestro conservativo, convertito in pignoramento, costituisce il primo atto del processo esecutivo e l’attività prevista dall’156, primo e secondo comma disp. att. c.p.c. è una mera attività di impulso processuale, il cui mancato compimento non può cagionare l’inefficacia del sequestro conservativo, ma può contribuire a cagionare l’inefficacia del pignoramento stesso.
3) L’estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento, quale convertito dal sequestro conservativo, dovuta ad inattività della parte, che abbia omesso di compiere le attività prescritte a pena di decadenza dall’art. 156 disp. att. c.p.c., può essere dichiarata unicamente dal giudice dell’esecuzione. (Fiorenza Chiara Villa) (riproduzione riservata)
Tribunale Massa, 08 Gennaio 2016.


Sequestro conservativo – Conversione in pignoramento solo per l’importo oggetto di successiva condanna – Perdita di efficacia per l’importo maggiore per il quale non è intervenuta condanna..
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento nei limiti del credito per il quale è intervenuta la successiva condanna, non anche per l’importo eventualmente maggiore fino al quale il sequestro stato autorizzato; e per l’importo per il quale non è intervenuta condanna, il sequestro può conservare efficacia. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Laddove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi modificato da altro provvedimento anch’esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece di modifica in diminuzione, l’esecuzione prosegue solo nei limiti fissati dal nuovo titolo. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Tribunale Reggio Emilia, 04 Marzo 2014.


Sequestro conservativo concesso ante causam – Accoglimento della domanda del creditore nel successivo giudizio di merito – Conversione del sequestro in pignoramento, ope legis, ex art. 686 c.p.c. – Rispetto delle formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. – Effetti ex art. 2906 c.c...
Il sequestro conservativo, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell’attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all’art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029). L’assunto è testimoniato dall’art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Varese, 02 Febbraio 2012.


Sequestro – Conversione in pignoramento – Esecuzione forzata – Prevista dalla procura ad litem – Morte della parte costituita nella fase di cognizione – Omessa dichiarazione del procuratore – Ultrattività della procura ai fini dell’esecuzione forzata – Sussistenza (artt. 300, 686 c.p.c.)..
La fase dell’esecuzione, che non è interessata da eventi interruttivi, ed è il necessario completamento della fase di cognizione, ove il procuratore costituito non abbia fatto in udienza nella fase di cognizione la dichiarazione dell’evento interruttivo, può essere legittimamente iniziata dal medesimo procuratore, nel caso in cui il mandato ad litem rilasciato dalla parte defunta sia esteso anche alla fase esecutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza, 16 Febbraio 2007, n. 0.