Codice della Mediazione


 

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE (1)


Art. 16-bis
Enti di formazione (2)

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo le parole «Organismi di mediazione» le seguenti: «ed enti di formazione».
(2) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera z) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE


Art. 16-bis
Enti di formazione

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a), (1) e 1-ter.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.

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(1) L’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 16, commi 1-bis», le seguenti: «, lettera a),».