Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III
Art. 63
TESTO A FRONTE
I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
II. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
III. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
IV. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
V. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. (1) (2)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 18 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
(2) L'articolo 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha disposto che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali."
La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.
L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 63
I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
II. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
III. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato."