CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III

Art. 64

TESTO A FRONTE

I. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

II. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. (1) (2) (3)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 19 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013. L'articolo sostituito disponeva:
"Art. 64
I. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
II. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione."
(2) A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
(3) A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, il secondo comma è sostituito dal seguente: «II. Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - Condominio - Riforma ex lege n. 220 del 2012 - Decreto di revoca amministratore condominiale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Divieto per l’assemblea di nominare l’amministratore revocato - Irrilevanza - Fondamento

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In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. II, 16 Gennaio 2024, n. 1569.


Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 28 Luglio 2020, n. 15995.


Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese.
Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 21 Febbraio 2020, n. 4696.


Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri.
In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporne la revisione sulla base di fatti sopravvenuti. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 18 Marzo 2019, n. 7623.


Condominio – Revoca dell’amministratore – Procedimento – Patrocinio di un difensore – Necessità – Esclusione.
Poichè il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex art. 1129 c.c., comma 11, e art. 64 disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 3. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2017, n. 15706.


Condominio negli edifici - Amministratore - Nomina e revoca - Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Procedimento - Difesa tecnica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ex art. 82, comma 3, c.p.c., trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status". Pertanto, ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agisca per la revoca può richiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2017, n. 15706.


Condominio - Nomina e revoca - Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Limiti.
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 11 Aprile 2017, n. 9348.


Amministratore - Nomina e revoca - Amministratore di condominio - Revoca giudiziale - Regolamento di competenza avverso il decreto della corte di appello in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento.
È inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 04 Aprile 2017, n. 8656.