Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16906 - pubb. 16/03/2017

Sostituzione della delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese

Cassazione civile, sez. II, 06 Dicembre 2016, n. 24957. Est. Abete.


Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Azioni giudiziarie - In genere - Decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. - Requisiti - Preesistenza della delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese - Successiva sostituzione di detta delibera con altra, ex art. 2377, comma 8, c.c. - Conseguenze - Fattispecie in tema di consorzi volontari tra proprietari di immobili



La delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell'art. 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile - come nella specie - anche ai consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea - per ciò stesso - ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia. (massima ufficiale)


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