CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 113-ter

TESTO A FRONTE

I. Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

II. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

III. Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

IV. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

V. Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.


GIURISPRUDENZA

Leasing – Esecuzione in forma specifica – Azione surrogatoria – Trascrizione con riserva – Inammissibilità.
Il promissario acquirente di un bene immobile concesso in leasing al suo promittente alienante non ha diritto di ottenere la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. svolta in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. quando per il promittente alienante (conduttore in locazione finanziaria) non sia sorto il diritto di esercitare il riscatto del bene da lui promesso in vendita. (Studio Legale Nicastro & Associati) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 26 Giugno 2019.


Atti soggetti a trascrizione - Reclamo avverso la trascrizione con riserva eseguita dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
La circostanza che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di revocatoria ordinaria non risultino formalmente indicati gli estremi della trascrizione del fondo patrimoniale presso la locale Conservatoria non integra un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità di un atto che, a norma dell’art. 2654 bis cod. civ., giustifichi la trascrizione con riserva dell’atto. (Antonino Chiarenza) (riproduzione riservata) Tribunale Enna, 01 Marzo 2017.


Trust - Convenzione dell’Aja - Adesione dello Stato italiano - Compatibilità con la legislazione interna - Ammissibilità di ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà o disponibilità dei beni dal disponente

Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Trascrizione e opponibilità di atti relativi a beni immobili o mobili registrati per interessi meritevoli di tutela ex articolo 1322 c.c. - Limite della liceità degli scopi perseguiti - Attribuzione di rilevanza ed efficacia ai più svariati vincoli di destinazione

Trust - Trust autodichiarato privo di effetti traslativi - Trascrivibilità - Contrasto con le norme dell’ordinamento giuridico italiano - Esclusione
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La convenzione dell’Aja, alla quale lo Stato Italiano ha aderito, nel descrivere il trust, non lo circoscrive ad atti esclusivamente traslativi dei beni che ne vengono assoggettati, stabilendo solo che ad essi sia data una specifica destinazione ed uno scopo, sicché la valutazione di compatibilità con la legislazione interna va riferita all’ammissibilità nell’ordinamento di ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà, o disponibilità, dei beni stessi dal disponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione contenuta nell’articolo 2645 ter c.c., la quale prevede la trascrizione e opponibilità di atti, in contratti, con i quali beni immobili o mobili registrati sono destinati alla radicalizzazione dei più svariati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, comma 2, c.c. con il solo limite della liceità degli scopi con essi perseguiti, consente di affermare che nel nostro ordinamento è possibile attribuire rilevanza ed efficacia ai più svariati vincoli di destinazione impressi dall’autonomia privata, senza pretendere che gli interessi sottesi siano già selezionati come meritevoli di riconoscimento da una norma positiva, e comunque anche in assenza di atti traslativi dei beni stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di trust, fatta salva la condizione di liceità e compatibilità prevista dall’ultima parte dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aja, non vi sono disposizioni espresse nei principi del nostro ordinamento che, ponendosi come limiti interni all’applicabilità dell’articolo 12 stesso, configurino un divieto di trascrizione del trust, anche nella forma del trust interno autodichiarato, che non comporti effetti traslativi dei beni e per la cui ammissibilità, ad eccezione del divieto dell’illiceità, deve considerarsi richiesto il solo rispetto delle condizioni stabilite dalla Convenzione, e cioè: l’esistenza di un atto tra vivi o mortis causa (articolo 2, comma 1), che attui il trasferimento, o la disponibilità e controllo, dei beni al trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico (articolo 2, comma 1); la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del trustee (art. 2) e la loro intestazione ad esso (articolo 2, lett. b); l’indicazione dei poteri di amministrazione, gestione disposizione in capo a quest’ultimo (articolo 2, lett. c); la risultanza del trust da atto scritto ed il carattere volontario della sua costituzione (articolo 3); la sottoposizione della regolamentazione del trust ad una legge che ne contempli l’istituzione (articolo 6). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Venezia, 10 Luglio 2014.