Esecuzione forzata immobiliare – Decreto di trasferimento art. 586 c.p.c. – Ordine di cancellazione del sequestro ex art. 156 c.c. (ante riforma) – Rifiuto del Conservatore alla cancellazione – Reclamo ex art. 2888 c.c. – Natura del procedimento e riqualificazione – Accoglimento
.
Il procedimento per proporre reclamo avverso il rifiuto del conservatore dei Registri immobiliari di cancellare il sequestro ex art. 156 c.c. dev’essere inquadrato “nell’ambito di quelli di cui al combinato disposto dell’art 113 bis disp. att. c.c. e dell’art 745 c.p.c.”, non potendosi invece applicare “il procedimento di cui all’art 2888 c.c., concernente il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, dovendosi intendere con tale accezione le iscrizioni ipotecarie.
Il controllo del Conservatore non potrà mai estendersi a sindacare nel merito l’ordine del giudice di cancellazione tanto più laddove l’ordine sia contenuto in un provvedimento adottato ai sensi dell’art 586 c.p.c. non impugnato da alcuno (…). Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.
Presenta carattere dirimente la circostanza che la parte che ha iscritto il sequestro è intervenuta nella procedura esecutiva a tutela del proprio credito avente ad oggetto il contributo di mantenimento e tale situazione – sotto l’aspetto processuale – appare del tutto equipollente alla ipotesi dell’intervento spiegato dal soggetto che abbia ottenuto sequestro conservativo, destinato quale provvedimento di natura cautelare, per sua natura a confluire in una condanna definitiva e a convertirsi in pignoramento. (Francesca Sbragia) (riproduzione riservata)
Tribunale Prato, 31 Gennaio 2024. Segue...