CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 113

TESTO A FRONTE

I. Il reclamo menzionato nell'articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

II. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello.

III. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.


GIURISPRUDENZA

Domanda giudiziale di usucapione – Trascrittibilità – Ammissibilità – Esclusione. .
E’ inammissibile la trascrizione della domanda giudiziale di usucapione in considerazione del fatto che le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. Nemmeno la trascrizione può giustificarsi con finalità informativa verso i terzi: nel caso dell’usucapione, l’eventuale acquirente dal convenuto nel giudizio di usucapione non ha bisogno di consultare i registri immobiliari per sapere che esiste una situazione controversa, poiché è sufficiente l’osservazione della realtà concreta per appurare l’esistenza di un soggetto che esercita sul bene una signoria di fatto palesemente incompatibile con il diritto vantato dall’alienante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Catanzaro, 14 Novembre 2012.