Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10957 - pubb. 28/07/2014
È trascrivibile il trust autodichiarato privo di effetti traslativi
Appello Venezia, 10 Luglio 2014. Est. Bellano.
Trust - Convenzione dell’Aja - Adesione dello Stato italiano - Compatibilità con la legislazione interna - Ammissibilità di ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà o disponibilità dei beni dal disponente
Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Trascrizione e opponibilità di atti relativi a beni immobili o mobili registrati per interessi meritevoli di tutela ex articolo 1322 c.c. - Limite della liceità degli scopi perseguiti - Attribuzione di rilevanza ed efficacia ai più svariati vincoli di destinazione
Trust - Trust autodichiarato privo di effetti traslativi - Trascrivibilità - Contrasto con le norme dell’ordinamento giuridico italiano - Esclusione
La convenzione dell’Aja, alla quale lo Stato Italiano ha aderito, nel descrivere il trust, non lo circoscrive ad atti esclusivamente traslativi dei beni che ne vengono assoggettati, stabilendo solo che ad essi sia data una specifica destinazione ed uno scopo, sicché la valutazione di compatibilità con la legislazione interna va riferita all’ammissibilità nell’ordinamento di ipotesi di sottoposizione a vincoli di beni determinati anche al di fuori di fenomeni separativi della proprietà, o disponibilità, dei beni stessi dal disponente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La disposizione contenuta nell’articolo 2645 ter c.c., la quale prevede la trascrizione e opponibilità di atti, in contratti, con i quali beni immobili o mobili registrati sono destinati alla radicalizzazione dei più svariati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, comma 2, c.c. con il solo limite della liceità degli scopi con essi perseguiti, consente di affermare che nel nostro ordinamento è possibile attribuire rilevanza ed efficacia ai più svariati vincoli di destinazione impressi dall’autonomia privata, senza pretendere che gli interessi sottesi siano già selezionati come meritevoli di riconoscimento da una norma positiva, e comunque anche in assenza di atti traslativi dei beni stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di trust, fatta salva la condizione di liceità e compatibilità prevista dall’ultima parte dell’articolo 12 della Convenzione dell’Aja, non vi sono disposizioni espresse nei principi del nostro ordinamento che, ponendosi come limiti interni all’applicabilità dell’articolo 12 stesso, configurino un divieto di trascrizione del trust, anche nella forma del trust interno autodichiarato, che non comporti effetti traslativi dei beni e per la cui ammissibilità, ad eccezione del divieto dell’illiceità, deve considerarsi richiesto il solo rispetto delle condizioni stabilite dalla Convenzione, e cioè: l’esistenza di un atto tra vivi o mortis causa (articolo 2, comma 1), che attui il trasferimento, o la disponibilità e controllo, dei beni al trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico (articolo 2, comma 1); la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del trustee (art. 2) e la loro intestazione ad esso (articolo 2, lett. b); l’indicazione dei poteri di amministrazione, gestione disposizione in capo a quest’ultimo (articolo 2, lett. c); la risultanza del trust da atto scritto ed il carattere volontario della sua costituzione (articolo 3); la sottoposizione della regolamentazione del trust ad una legge che ne contempli l’istituzione (articolo 6). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
Il testo integrale
Testo Integrale