CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/03/2016 Scarica PDF
Novità concernenti il valore fiscale delle partecipazioni in società scisse
Andrea Crenca, Dottore commercialista e Revisore legale in RomaL’annosa problematica dei valori fiscali di carico in caso di partecipazioni detenute in società scisse è giunta a un punto di svolta grazie alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2015, n. 52/E, emanata in risposta a un interpello. L’aspetto controverso concerne il criterio di suddivisione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute in una società, la quale ponga poi in essere una scissione parziale (1).
Più in dettaglio, l’interpello presentato esponeva la fattispecie di una scissione non totale di una società (partecipata da diverse società di persone) che possedeva partecipazioni di controllo in alcune S.r.l. beneficiarie. Tramite un riparto non proporzionale, le quote possedute nelle S.r.l. sono state assegnate ai soci della società scissa in cambio delle partecipazioni inizialmente detenute nella scissa medesima.
Al riguardo, l’articolo 173, comma 3, del Tuir, (in ossequio al principio della neutralità fiscale) stabilisce che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze, ragion per cui il costo fiscalmente riconosciuto delle originarie quote o azioni nella società partecipata, anche se suddiviso in più parti, deve restare, nell'insieme, lo stesso; tuttavia, la stessa norma nulla specifica circa il caso sopra indicato, ovvero la partizione del costo fiscale delle partecipazioni originarie possedute dalla società scissa.
Nella precedente Circolare del Ministero
delle Finanze n. 98/E del 17 maggio 2000, punto 7.2.3
(emanata nell’ambito di “Telefisco
Un esempio numerico servirà a meglio illustrare la fattispecie:
Si presupponga l’esistenza di una partecipazione posseduta (da una società o da un privato), avente un costo fiscalmente riconosciuto di 300, nella società Alfa. Quest’ultima, avente un valore effettivo di 800, effettua una scissione parziale per effetto della quale un suo ramo (o anche semplicemente determinati beni), pari, a valori effettivi, a 560, confluisce nella società Beta. Tenendo conto di quanto sopra, si procede a determinare l’importo X, ovvero la parte della partecipazione originaria da attribuire alla quota in Beta, sviluppando la seguente proporzione:
Valore partecipazione originaria : Valore effettivo Alfa = X : Valore effettivo Beta
Da cui discende:
300 : 800 = X : 560 e X = (300 x 560)/800 = 210.
Pertanto, denominando Y la parte della partecipazione originaria tuttora riferita ad Alfa, si avrà:
Y = 300 – 210 = 90.
In conclusione il costo fiscalmente riconosciuto di 300 viene suddiviso nelle due parti di 90 (relativa a Alfa) e di 210 (relativa a Beta).
Secondo la vecchia impostazione, invece, la ripartizione veniva effettuata in base alle risultanze contabili, secondo la seguente proporzione:
Valore partecipazione originaria : patrimonio netto contabile Alfa = X : patrimonio netto contabile Beta
Prendendo a base l’esempio precedente, ma sostituendo ai valori effettivi i valori contabili (ponendo 1.200 come patrimonio netto contabile e 700 come importo contabile trasferito), si ha:
300 : 1.200 = X : 700 e X = (300 x 700)/1.200 = 175 e Y = 300 – 175 = 125.
L’importo, come si vede, è ben differente da quello ricavato in base alla metodologia avallata ora dalla Risoluzione 52/E/2015. Com’è agevole osservare, i “risultati che si possono ottenere dall'adozione del criterio contabile possono essere distorsivi” (3) giacché non vi è la giusta espressione della ripartizione dei valori.
E’ anche opportuno rammentare, obiter dictum e onde poter cogliere la globalità delle problematiche tributarie da affrontare in caso di scissione, che per poter procedere all’affrancamento ex articolo 173, comma 15-bis, Tuir, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in seguito alla scissione, è necessario che vengano assegnati alla società risultante dall'operazione compendi aziendali e non singoli beni (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25/09/2008, par. 4.3).
Per “valori effettivi” vanno intesi gli importi posti alla base della determinazione del rapporto di cambio (4): si tratta di una quantificazione che è diversa da quella che è invece rilevante per determinare il limite della responsabilità ex articoli 2506-bis, comma 3, e 2506-quater, comma 3 codice civile. La prima di queste due norme stabilisce, tra l’altro, che le società beneficiarie rispondono in solido circa gli eventuali elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto. La seconda delle disposizioni testé citate dispone che ogni società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Entrambe le norme fanno riferimento al valore effettivo quale “confine” della responsabilità (5). Per queste circostanze l’orientamento attualmente predominante per la determinazione del “valore effettivo” è quello di procedere a una valutazione patrimoniale “rettificata”, effettuata mediante un semplice adeguamento delle attività e passività di bilancio al loro valore corrente. In particolare, secondo la premessa del Capitolo 4 della Parte Seconda del Principio contabile OIC 4 dell’Organismo Italiano di Contabilità, nei documenti di scissione andranno rilevati tre differenti valori dei patrimoni trasferiti alle beneficiarie e cioè il valore contabile, il valore economico determinato per il rapporto di cambio (ove previsto) e il valore effettivo specificato nella Relazione dell'Organo Amministrativo. Circa quest’ultimo aspetto, nei casi di scissione in cui è possibile omettere la redazione della relazione dell’organo amministrativo, occorrerà che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato venga quantificato nel progetto di scissione.
A questo proposito, è però da considerare l’interessante proposta di Buongiorno M., che, nei casi di aziende o rami di esse, ritiene che sia invece equo e opportuno considerare il valore di mercato completo di avviamento (6).
Segnalo che, nella determinazione del rapporto di cambio (cioè della misura della sostituzione delle partecipazioni fra quote o azioni della scissa e quote o azioni delle beneficiarie) gli amministratori hanno una facoltà di libera decisione (pur entro i limiti generali fissati dalla legge), nel senso che possono preferire un metodo di valutazione invece di un altro, pur dovendo fornire le opportune informazioni circa l’influenza avuta dal criterio prescelto sul calcolo del citato rapporto. E’ lecito dunque supporre che, operando nel senso indicato dalla Risoluzione 52/E/2015, aumenteranno i rischi di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, in quanto i valori scaturenti dal rapporto di cambio saranno comunque più contestabili rispetto ai calcoli basati sui meri dati contabili.
L’importanza e l’attualità di quanto asserito nella predetta Risoluzione 52/E/2015 risalta anche con riferimento alla possibilità dei privati di rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate. Infatti il principio suddetto si applica anche ai soci persone fisiche, come del resto esplicitamente confermato dalla citata Circolare n. 6/E/2006. A questo riguardo, va segnalato che l’articolo 1, commi 887 e 888, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha nuovamente riaperto (mediante modifica del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27) i termini per rideterminare il valore delle partecipazioni prima indicate possedute da persone fisiche per operazioni non concernenti l’attività d’impresa. Il provvedimento riveste interesse giacché può consentire un risparmio sulla tassazione delle plusvalenze (il carico fiscale è dell’imposta sostitutiva del 26% per le partecipazioni non qualificate mentre l’imposizione IRPEF è del 49,72% per quanto attiene alle partecipazioni qualificate),assumendo un più alto costo d’acquisto fiscalmente rilevante. Tale rideterminazione è usufruibile anche dalle società semplici, dalle società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 Tuir, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia nonché dagli enti non commerciali per le partecipazioni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 01 gennaio 2016 e consegue effetti solo previa redazione e asseverazione di un apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero per la prima rata di essa. L’aliquota per detta rivalutazione è stata stabilita nella misura dell’8% sia per le partecipazioni qualificatesia per quellenon qualificate.(7)
Di particolare interesse è il caso, segnalato da Meneghetti M. (8), in cui si sia proceduto prima alla rivalutazione della quota con la normativa di cui sopra (più volte reiterata nel tempo con modifiche, come accennato) e, successivamente la società partecipata abbia effettuato una scissione parziale, assegnando beni sociali di valore effettivo ben lontano da quello contabile. In tale circostanza le novità che si è cercato di descrivere si apprezzano particolarmente, perché impediscono (dando rilievo ai valori effettivi) che venga vanificato l’effetto dell’aumento (a pagamento) di valore fiscale della quota.
In
conclusione,
(1) per una dettagliata analisi della particolare fattispecie rappresentata, si veda Confalonieri M. “Partecipazioni concambiate nella scissione societaria”, in Guida alla Contabilità e Bilancio , n. 7/2015, pagg. 44-46.
(2) vedasi il “Manuale delle operazioni straordinarie” Cremona G., Monarca P., Tarantino N., IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer, 2009, pagina 260.
(3) Miele L. ”Dopo la scissione partecipazione a valore corrente”Il Sole 24 Ore del 01 aprile 2014 - pag. 36.
(4) molto approfondito, al riguardo, il lavoro di Farinon P. “Rapporto di cambio e conguaglio in denaro nelle operazioni di scissione” in Contabilità, Finanza e Controllo, n. 5 del 01 maggio 2014, pag. 36 e ss.
(5) sul punto si può esaminare l’articolo dello scrivente “Le azioni connesse ai crediti preesistenti vantati verso la società che effettua una scissione societaria” in IL CASO.it Doc. 175/2009 del 05 novembre 2009.
(6) Buongiorno M. “Il valore effettivo nella scissione: riflessioni sulla stima”, in La rivista delle operazioni straordinarie, Euroconference, Verona, n. 10/2015, pag. 40 e ss.
(7) Le figure professionali che devono obbligatoriamente redigere la perizia sono le seguenti: revisori legali, dottori commercialisti, esperti contabili, periti iscritto alla Camera di Commercio. Se si sceglie il pagamento rateale va ricordato che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
(8) Meneghetti M. “La rivalutazione delle partecipazioni societarie”, in Euroconference News dell’11 settembre 2013.
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