Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 783 - pubb. 01/07/2007
Gestione di sito web e responsablità
Tribunale Napoli, 14 Giugno 2002. .
Gestione di sito web - Responsabilità per i contenuti immessi - Content provider, maintainer e host service provider - Distinzione.
I soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il “content provider” (trad. fornitore di contenuti) che ne predispone il contenuto, il “maintainer” che interagisce burocraticamente e tecnicamente con l’ente proposto alla registrazione dei nomi di dominio e l’host service provider che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l’utilizzo di “spazio web” offerto sul proprio server. L’aver consentito di pubblicizzare la propria società su di un sito altrui non può certo significare che la società pubblicizzata possa rispondere di tutta l’attività svolta sul sito medesimo, dal quale è per così dire solo ospitata, né che abbia l’obbligo giuridico di accertare o d’impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore dell’altro sito. La società che gestisce il sito web è normalmente estranea e non fornisce alcun apporto all’attività illecita realizzata attraverso i messaggi che possono di volta in volta essere immessi da altri sul sito.
omissis
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2001, la Liguori Editore s.r.l. chiedeva di inibire alla Tiscali s.p.a. ed alla Sinergia Promotion & Incentive s.r.l. l’immissione in rete, attraverso le pagine web del sito www.terapiaonline.it, del testo del manuale di psichiatria e psicoterapia di cui era autore il prof. Nicola Lalli ed editore la Liguori, nonché di ordinare la pubblicazione del provvedimento cautelare sui quotidiani Il Mattino e La Repubblica e sui siti internet www.tiscali.com e www.terapiaonline.it., adottando comunque tutti i provvedimenti idonei a garantire gli effetti della sentenza di merito. Resisteva all’istanza cautelare la Tiscali s.p.a. mentre la Sinergie Promotion non si costituiva in giudizio.
All’esito della fase cautelare, il G.D., con ordinanza del 28/29 gennaio 2002, accoglieva la domanda ed inibiva ad entrambe le società resistenti l’immissione in rete, attraverso le pagine web del sito indicato, del testo del libro in questione. Avverso detta ordinanza proponeva reclamo la Tiscali s.p.a., deducendo essenzialmente la propria estraneità rispetto ai fatti in questione e chiedendo quindi la revoca dell’ordinanza impugnata, con il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti dalla Liguori Editore s.r.l.
Si costituiva la Liguori chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. All’udienza del 19 aprile 2002, il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Sinergie la quale si costituiva in giudizio e chiedeva la revoca del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Veniva acquisita varia documentazione ed all’udienza del 7 giugno 2002 le parti si riportavano alle rispettive difese, dopodiché il Tribunale si riservava la decisione, assegnando un termine di 5 giorni per il deposito degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche dell’ordinanza cautelare effettuate a mezzo posta nei confronti della Sinergie.
Ritiene il collegio che il reclamo proposto dalla Tiscali s.p.a. sia fondato e vada pertanto accolto, mentre a diversa conclusione deve pervenirsi rispetto alla richiesta di revoca del provvedimento cautelare avanzata dalla Sinergie s.r.l.
Per quanto concerne il reclamo principale interposto dalla Tiscali, deve ritenersi che non sia effettivamente provato un coinvolgimento di tale società nella produzione dell’evento illecito rappresentato dalla pubblicazione abusiva, sul sito www.terapiaonline.it., del testo del manuale di psichiatria e psicoterapia di cui era autore il prof. Nicola Lalli ed editore la Liguori s.r.l.
La responsabilità della Tiscali è stata prospettata dalla ricorrente attribuendo essenzialmente a detta società il ruolo di “intermediario” o di “gestore” del sito. Tali espressioni, tuttavia, non chiariscono di per sé quale sia il ruolo che la Liguori attribuisce alla Tiscali nella vicenda di cui è causa.
Si osserva che i soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il “content provider” (trad. fornitore di contenuti) che ne predispone il contenuto, il “maintainer” che interagisce burocraticamente e tecnicamente con l’ente proposto alla registrazione dei nomi di dominio e l’host service provider che consente al content provider di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l’utilizzo di “spazio web” offerto sul proprio server. Tali definizioni trovano conferma nei disegni di legge n. 4594 e n. 4681 e che oltre all’host service provider e al maintainer definiscono, l’“Internet Service Provider” (ISP) quale soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete Internet e, significativamente, limitano la responsabilità di tutti e tre i soggetti indicati per il contenuto dei siti «al solo caso in cui sia derivata per fatto doloso e colposo loro imputabile l’impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il titolare del dominio o lo spazio su cui il sito è collocato» (art. 4 di detto disegno di legge).
Nel caso di specie, è pacificamente escluso che la Tiscali abbia svolto il ruolo di content provider (fornitore dei contenuti), mentre dall’estratto della Naming Authority italiana (l’autorità che presiede all’assegnazione dei domini dei siti web) prodotta dalla Tiscali risulta che maintainer sia piuttosto tale società Blixer (nell’estratto in esame è il nome posto accanto alla sigla “mtn-by).
Ciò non esclude, come pretenderebbe la reclamante, che la Tiscali possa essere intervenuta in altra veste nella gestione del sito web di cui è causa ed, in particolare, non esclude che la Tiscali sia intervenuta quale host provider - così sembra prospettato nell’ordinanza reclamata - consentendo alla Sinergie di pubblicare su internet le pagine del suo sito mediante l’utilizzo di “spazio web” offerto dal proprio server.
Tale conclusione, tuttavia, non risulta sostenibile alla luce delle risultanze processuali acquisite.
La ricorrente, infatti, non ha fornito alcun elemento probatorio concreto da cui poter desumere ciò. In realtà, l’unico dato obiettivo che è emerso nella vicenda in esame è rappresentato dalla pubblicità di “Tiscali free net” che appare sulla pagina stampata del sito www.terapiaonline.it, ossia il c.d. banner che costituisce il principale veicolo pubblicitario in rete e differisce dalla normale inserzione pubblicitaria su di un giornale per la sua interattività che consente il collegamento con il sito pubblicizzato.
In considerazione del fatto che vi è la possibilità per qualsiasi utente di scaricare un banner presente su di un sito altrui tramite una semplice operazione, non potrebbe neppure escludersi che l’utilizzazione della pubblicità di Tiscali sia avvenuta senza il consenso della stessa, così come dedotto dalla Tiscali e non smentito dalla Sinergie. Ma anche a non voler ritenere ciò, l’aver consentito di pubblicizzare la propria società su di un sito altrui non può certo significare che la società pubblicizzata possa rispondere di tutta l’attività svolta sul sito medesimo, dal quale è per così dire solo ospitata, né che abbia l’obbligo giuridico di accertare o d’impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore dell’altro sito. In tale prospettiva il paragone con la posizione del soggetto pubblicizzato su di un giornale risulta del tutto pertinente, anche perché la differenza sopra evidenziata - cioè la possibilità di collegamento con il sito pubblicizzato - non modifica la posizione di “neutralità” della società che gestisce tale ultimo sito, dato che tale società rimane comunque estranea e non fornisce alcun apporto all’attività illecita realizzata attraverso i messaggi che possono di volta in volta essere immessi da altri sul sito. L’addebito mosso alla Tiscali di non essersi attivata dopo aver ricevuto la denuncia della Liguori della pubblicazione abusiva del libro del prof. Lalli si risolve, allora, in una petizione di principio, perché dà per dimostrato ciò che invece non è rimasto accertato in questa sede, ossia che la Tiscali avesse una qualche posizione di fatto che le consentisse di poter intervenire, in modo concreto ed efficace, per impedire l’ulteriore pubblicazione del libro sul sito della Sinergie. Né del resto appare pertinente il richiamo alla decisione dell’Autorità Garante per la Concorrenza del 27 marzo 1997 che, per quanto è dato comprendere, configura fondatamente la responsabilità dell’operatore pubblicitario in un’ipotesi diversa da quella in esame, e cioè nel caso in cui il fatto illecito è rappresentato proprio dalle notizie e dalle informazioni costituenti il messaggio pubblicitario.
Non può, per converso, sottacersi che la figura dell’host provider talvolta coincide con quella del titolare del banner, nel senso che nell’esperienza pratica si verificano casi in cui il provider fa inserire sui siti da esso ospitati dei propri banner, ma sostenere che tale ipotesi si sia realizzata nella fattispecie in esame rappresenterebbe una mera illazione o supposizione, essendo priva di qualsiasi fondamento concreto. In altre parole, la semplice presenza della pubblicità di Tiscali sul sito in questione non costituisce di per sé sola un indizio preciso ed univoco dell’esistenza di un qualsiasi rapporto tra la Tiscali ed il sito stesso, essendo inidonea a dimostrare sia il consenso di detta società al link con il suo sito, sia a maggior ragione l’esercizio di quella specifica attività di provider che collegherebbe Tiscali al sito gestito dalla Sinergie.
In tale contesto, la diffida del 12 novembre 2001 inviata dal difensore della Tiscali alla Sinergie non può certamente valere come ammissione implicita di aver registrato il sito de quo ma soltanto per quello che in essa è letteralmente contenuto, ossia la richiesta di inibire l’utilizzazione del logo “Tiscali freenet” sul presupposto esplicitato nella diffida stessa che il banner fosse stato pubblicato senza la preventiva autorizzazione di Tiscali, e ciò al solo comprensibile scopo di allontanare da sé qualsiasi sospetto di collegamento tra l’attività della Tiscali e quella illecita realizzata dalla Sinergie.
Per concludere sul punto, deve ritenersi che la società ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, non abbia fornito elementi idonei a dimostrare, seppure nei limiti del carattere sommario proprio del giudizio cautelare, un coinvolgimento della Tiscali nell’attività illecita effettuata sul sito www.terapiaonline.it, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere revocato nella parte in cui ordinava alla società reclamante d’inibire l’immissione in rete del testo del libro suindicato.
omissis