Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32900 - pubb. 01/04/2025
Assegno sociale e stato di bisogno effettivo del coniuge separato titolare dell’assegno di mantenimento
Tribunale Benevento, 26 Marzo 2025. Est. Chiariotti.
Assegno sociale – Stato di non autosufficienza economica – Coniuge separato – Assegno di mantenimento non percepito – Accertamento dell’effettivo stato di bisogno – Redditi dichiarati e redditi percepiti – Riconoscimento
Ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno sociale occorre avere riguardo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata ad assicurare la tutela previdenziale alle persone che sono prive di un reddito o che percepiscono un reddito inferiore al limite fissato dalla legge.
Tra le ipotesi previste dalla legge numero 355/1995, che disciplina l’assegno sociale, non rientra quella del coniuge separato. Ciò, però, non comporta che in essa assume un rilievo dirimente l’astratta possibilità di godere dell’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge, ma, in linea con la formulazione e la ratio della norma dell’articolo 3 della suddetta legge, è necessaria la verifica in concreto dello stato di bisogno effettivo della persona, risultante dalla comparazione tra il reddito dichiarato ed il reddito effettivamente percepito.
Ne consegue che la rinunzia all’assegno di mantenimento dal coniuge separato, laddove detto assegno non sia mai stato effettivamente corrisposto pur in presenza di azioni giudiziarie intraprese, non può essere ritenuta equivalente all’assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima dell’Avv. Ugo Campese
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