Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32493 - pubb. 16/01/2025
Leasing finanziario e applicazione ratione temporis della legge 124/2017
Cassazione civile, sez. III, 06 Novembre 2024, n. 28546. Pres. Scarano. Est. Moscarini.
Leasing finanziario - Disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017 - Retroattività - Esclusione
In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater L.Fall.
Nei contratti di leasing finanziario risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, non è applicabile la disciplina retroattiva prevista dall'art. 1, commi 136-140, della medesima legge. In tali casi, si deve distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo, applicando, in via analogica, la disciplina dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo. La risoluzione del contratto di leasing non può comportare l'ingiustificato arricchimento del concedente, il quale deve restituire all'utilizzatore quanto eventualmente ricavato dalla vendita del bene oggetto del leasing, detratto un equo compenso e l'eventuale penale concordata. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Biagio Riccio
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