Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31674 - pubb. 17/07/2024

Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore

Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 2024, n. 16589. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


Contratto di ormeggio - Mancato ritiro del natante dopo la scadenza - Clausola facoltizzante l'ormeggiatore al deposito del natante presso terzi - Contratto con il terzo - Qualificazione - Deposito di cosa altrui - Sussistenza



Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia. (massima ufficiale)




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