La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20581 - pubb. 06/10/2018
Rigorosa la prova medico-legale del colpo di frusta ai fini del risarcimento del danno
Tribunale Ravenna, 13 Aprile 2018. Est. Farolfi.
Risarcimento del danno – Cd. micropermanente – Prova del danno – Necessità di accertamento clinico strumentale – Esclusione – Colpo di frusta – Accertamento medico-legale – Necessità – Affermazione – Sufficienza della sintomatologia dolorosa riferita dal danneggiato – Esclusione
La Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 1272 del 19/01/2018, ha escluso che per la prova delle lesioni di lieve entità, c.d. micropermanenti, sia sempre indispensabile l’accertamento clinico strumentale; è invece fondamentale che la singola patologia sia accertata in maniera rigorosa dal medico legale il quale è chiamato a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile in conformità alle leges artis. Tuttavia vi possono essere situazioni nelle quali per la natura o la modestia della lesione, come nel caso della lesione al rachide cervicale, c.d. “colpo di frusta”, l’accertamento clinico strumentale risulti essere, con ogni probabilità, l’unico mezzo decisivo che consente al c.t.u. di fornire la prova rigorosa richiesta dalla legge, di rappresentare quindi al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile. In tali circostanze, il c.t.u, non può limitarsi a dichiarare accertata la patologia sulla base del dato puro e semplice, e in sostanza non verificabile, del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
1.
La presente decisione viene redatta con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla recente legge di riforma n. 69/2009 entrata in vigore il 4 luglio 2009 ed applicabile negli articoli richiamati anche ai procedimenti in corso, in virtù di quanto disposto dall’art. 58 c. 2 della stessa legge.
2.
Le appellanti contestano radicalmente e chiedono l’integrale riforma della sentenza di primo grado, emessa il 23/05/2016 dal Giudice di Pace di Faenza con cui sono state respinte tutte le domande risarcitorie proposte dalle attrici, rispettivamente conducente e trasportata, in occasione del sinistro avvenuto in data 02/01/2013 ad opera di un mezzo tamponante, condotto dal sig. C.F..
L’appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1.
In via del tutto pregiudiziale occorre rilevare che l’impugnazione proposta non può ritenersi inammissibile.
E’ ben vero che, come eccepito dalla difesa dell’appellata, l’art. 342 c.p.c. è stato modificato in termini restrittivi dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha a sua volta convertito in legge il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, stabilendo che: “…La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L’effettiva portata di tale modifica è stata da subito contestata. Infatti, da un lato un’interpretazione più liberale ha affermato che pur richiedendo la norma una specificazione dei motivi di appello corrispondente al noto brocardo “tantum devolutum quantum appellatum”, la stessa non richiede tuttavia una forma vincolata per l’impugnazione, tale da richiedere all’appellante la contrapposizione (al provvedimento impugnato) di una sentenza alternativa. Altro orientamento, invece, partendo dalla lettera della legge, ha ritenuto che la nuova formulazione della disposizione richieda all’appellante la dettagliata contrapposizione argomentativa che confuti e contrasti ciascuna delle ragioni addotte dal giudice di primo grado, giungendo a delineare un progetto alternativo di statuizione.
Su questo tema sono intervenute, recentemente, le stesse S.U. della Cassazione, le quali, dopo aver dato conto di come la citata contrapposizione interpretativa sia più nominale ed apparente, che reale, hanno affermato:
“gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (CASS. S.U., 16 Novembre 2017, n. 27199).
Applicando tale indirizzo al caso di specie non v’è chi non veda come l’atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si sia limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma abbia rilevato alcuni specifici profili di censura che si compendiano nell’erronea valutazione del materiale probatorio e in particolare della CTU medico – legale esperita nel corso del procedimento di primo grado, nonché in ordine alla contraddittorietà ed erroneità della motivazione resa dal primo giuicante.
L’impugnazione in esame, pertanto, non può certo ritenersi inammissibile e va decisa nel merito.
3.
Ciò posto, l’appello in esame deve essere accolto, per quanto di ragione, alla luce dei motivi che si vanno ad esporre.
Fondata appare la censura e falsa l’applicazione delle disposizioni in tema di accertamento e valutazione del danno alla persona in tema di c.d. micropermanenti.
La Corte Suprema di Cassazione terza sezione civile, con la sentenza 1272 del 19/01/2018, ha escluso che per la prova delle lesioni di lieve entità, c.d. micropermanenti, sia sempre indispensabile l’accertamento clinico strumentale; è invece fondamentale che la singola patologia sia accertata in maniera rigorosa dal medico legale il quale è chiamato a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile in conformità alle leges artis. Tuttavia vi possono essere situazioni nelle quali per la natura o la modestia della lesione, come nel caso della lesione al rachide cervicale, c.d. “colpo di frusta”, l’accertamento clinico strumentale risulti essere, con ogni probabilità, l’unico mezzo decisivo che consente al c.t.u. di fornire la prova rigorosa richiesta dalla legge, di rappresentare quindi al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile. In tali circostanze, il c.t.u, non può limitarsi a dichiarare accertata la patologia sulla base del dato puro e semplice, e in sostanza non verificabile, del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca. Comunque sia anche in simili circostanze rimane fermo il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista.
Tale statuizione fa seguito e conferma quella del 26 settembre 2016 n. 18773, che aveva così stabilito: “ In tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l'art. 32, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2012, esplica criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, conducenti a una obiettività dell'accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi qualora esistenti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo nonostante il referto medico avesse diagnosticato contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale, guaribili in sette giorni, che, pertanto, non potevano essere ritenute, come fatto dal giudice di merito, affezioni asintomatiche di modesta entità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico)”.
Nel caso di specie, la CTU rileva, quanto alla sig.ra M. E. che risulta prodotta la scheda di accesso al pronto soccorso dell’Ospedale di Faenza (RA) in data 03/01/2013, che l’esame obiettivo annotava “dolore al collo lateralmente e lungo la spalla sin”, che la diagnosi veniva espressa in termini di “distorsione rachide cervicale” con prognosi di 7 gg. prescrizione di riposo, collare morbido e terapia farmacologica”. Segue l’analisi di ulteriore documentazione medico sanitaria, fra cui un certificato del medico curante, un referto di teletermografia svolto il 10/01/2013 ove si evidenzia “area ipertermia a carico dei muscoli Trapezio nella zona basale del tratto cervicale e nella zona infrascapolare a livello dell’angolo supero interno della scapola, maggiormente estesa al lato sin.”, nonché referto di ecografia, ove si evidenzia, fra l’altro “quadro come da edema post traumatico….”; seguono ulteriori certificati. Il CTU conclude che “è possibile rispondere che la periziata nell’incidente stradale occorsole il 2.1.2013 ha patito trauma distorsivo del rachide cervicale. Tale lesione richiese ricovero al pronto soccorso...dove si evidenziarono visivamente elementi semeiologici indicativi di lesioni”. Il CTU afferma inoltre l’esistenza del danno e la sua connessione causale al sinistro per cui è causa.
Non vi è chi non veda come la motivazione del giudice di primo grado sia del tutto erronea laddove pretende di ritenere che il danno non sia stato oggetto di rilevazione strumentale (peraltro non esclusiva o indispensabile alla luce della più recente richiamata giurisprudenza di legittimità) e si risolva in un immotivato rigetto della domanda attorea. Oltre all’esame visivo ed obiettivo delle lesioni, come compiute in sede di primo accesso al P.S. faentino, vi sono infatti i successivi accertamenti già citati nei quali anche dal punto di vista strumentale si accerta l’esistenza di postumi compatibili con la lesione descritta e refertata dai sanitari ospedalieri.
Analoghe considerazioni vanno poi svolta quanto alla sig.ra D. E., laddove anche per tale ulteriore attrice (oggi appellante) il CTU ripercorre una documentazione medica praticamente identica, giungendo poi a concludere che “è possibile rispondere che la periziata nell’incidente stradale occorsole il 2.1.2013 ha patito trauma distorsivo del rachide cervicale. Anche qui il CTU conferma come tale lesione richiese ricovero al pronto soccorso dell’ospedale civile di Faenza, “dove si evidenziarono visivamente elementi semeiologici indicativi di lesioni”. Anche qui il CTU afferma inoltre l’esistenza del danno e la sua connessione causale al sinistro per cui è causa.
Va a questo punto aggiunto che nel corso del giudizio di primo grado la convenuta aveva espressamente affermato che “sull’an non è mai stato posto in discussione, poiché la responsabilità del conducente del veicolo antagonista è sempre stata pacifica ed incontestata”.
Tale dato deve ritenersi del tutto pacifico, come pure la dinamica del sinistro, mai specificamente contestata dalla convenuta (odierna appellata).
3.1.
Tanto premesso, il quantum debeatur così come dimostrato dalla CTU medico-legale espletata in primo grado appare effettivamente modesto.
Per M. E. n. nel marzo del 1990 si parla, infatti, di appena 7 gg. in invalidità temporanea al 75%, di gg. 15 al 50% e di gg. 20 al 25%, oltre a postumi di circa l’1,5% e spese congrue e documentate per Euro 273,71 oltre ad Euro 300 per perito di parte, escludendosi la necessità di cure future. I postumi vengono in via definitiva e prudenzialmente ritenuti accertati da questo Giudice nella misura dell’1%, attesa la complessiva modestia delle lesioni, tali da non dare luogo a neppure un giorno di invalidità temporanea totale.
Applicando le tabelle ministeriali più recenti del 2017 e il più diffuso programma di calcolo si ottiene l’importo risarcibile, già rivalutato ad oggi di Euro 2.553, 29.
Per D. E., n. nel maggio 1967, le conclusioni sono le medesime, salvo che per le spese documentate e giustificate, pari ad Euro 307,21. Anche in questo caso i postumi vengono in via definitiva e prudenzialmente ritenuti accertati da questo Giudice nella misura dell’1%, attesa la complessiva modestia delle lesioni, tali da non dare luogo a neppure un giorno di invalidità temporanea totale.
Applicando le tabelle ministeriali più recenti del 2017 e il più diffuso programma di calcolo si ottiene l’importo risarcibile, già rivalutato ad oggi di Euro 2.521, 49.
Dal deposito della presente decisione decorrono sui predetti importi i soli interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi gravano sull’appellata soccombente, come da liquidazione unitaria in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nel giudizio di appello sub R.G. 551/2017, definitivamente pronunciando, in integrale riforma della sentenza impugnata, emessa il 23/05/2016 dal Giudice di Pace di Faenza, condanna l’appellata A. ASSICURAZIONI s.p.a. a risarcire i seguenti importi:
· Quanto a M. E. la somma di Euro 2.553, 29 oltre interessi legali dal deposito della presente decisione al soddisfo;
· Quanto a D. E. la somma di Euro 2.521, 49 oltre interessi legali dal deposito della presente decisione al saldo;
Condanna infine l’appellata a rifondere alle attrici le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, complessivamente ed unitariamente, in Euro 5.000 per compensi ed Euro 300 per spese, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso delle spese della CTU così come liquidate in primo grado.
Ravenna, 13 aprile 2018
Il Giudice
dott. Alessandro Farolfi