Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32935 - pubb. 08/04/2025

Concordato semplificato: il termine per il deposito della proposta e del piano è prorogabile?

Tribunale Milano, 31 Marzo 2025. Pres., est. Vasile.


Concordato semplificato – Termine di 60 giorni dalla relazione dell’esperto – Natura perentoria e non prorogabile


Concordato semplificato – Inammissibilità per incompletezza del piano – Piano non conforme alle indicazioni dell’esperto



Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCI per il deposito della proposta e del piano di concordato semplificato decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto ed è perentorio e non suscettibile di proroga, anche in ipotesi di domanda prenotativa.


La domanda di concordato semplificato deve essere corredata da un piano completo e conforme ai rilievi dell’esperto; ne consegue che la presentazione di un piano in stato embrionale, non aggiornato e incompleto, ne determina l’inammissibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. L. V.


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