Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32933 - pubb. 08/04/2025

Eccezione di prescrizione in via principale e solo in via subordinata di adempimento

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2025, n. 8304. Pres. Scoditti. Est. D'Aquino.


Prescrizione – Rinuncia tacita – Presupposti – Differenza rispetto al riconoscimento del debito


Prescrizione – Difesa nel merito e eccezione subordinata – Incompatibilità con la rinuncia tacita



La rinuncia tacita alla prescrizione ordinaria presuppone un comportamento del debitore oggettivamente, assolutamente e inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, ed è configurabile solo all’esito della maturazione del termine prescrizionale (art. 2937, commi 2 e 3, c.c.). Essa si distingue dal riconoscimento del debito, che ha natura di dichiarazione di scienza e può intervenire anche prima della scadenza del termine, con effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.


Non costituisce rinuncia tacita alla prescrizione il comportamento della parte che eccepisca la prescrizione in via principale e, solo in via subordinata, deduca l’adempimento della prestazione. La difesa subordinata è infatti espressione della legittima dialettica processuale e non è di per sé idonea a integrare una volontà abdicativa del diritto alla prescrizione maturata.


[Nel caso di specie, la banca aveva eccepito in via principale la prescrizione e, solo in via subordinata, l’avvenuto adempimento; secondo la Corte, tale difesa non integra rinuncia tacita alla prescrizione, trattandosi di comportamento processuale volto unicamente a tutelare il proprio diritto in via subordinata.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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