Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32932 - pubb. 08/04/2025

Surrogazione del garante e privilegio lavoristico: limiti alla traslazione del privilegio su obbligazioni di garanzia

Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2025, n. 7830. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Surrogazione – Garanzia prestata da società capogruppo – Limiti del privilegio lavoristico



La surrogazione legale o convenzionale consente al solvens di subentrare nel credito soddisfatto, comprensivo delle garanzie e dei privilegi originari, ma tale effetto non si estende ai crediti nei confronti di un terzo garante, la cui obbligazione è distinta e autonoma rispetto al rapporto originario. Ne consegue che il credito surrogatorio esercitato nei confronti della società garante non può essere collocato in via privilegiata ove non sia espressamente previsto dalla legge, trattandosi di credito fondato su obbligazione di garanzia e non su rapporto di lavoro.

 

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La Corte di cassazione ha affrontato la questione dell’ammissione al passivo in via privilegiata di un credito vantato da Enel Green Power Chile S.A. nei confronti del fallimento della Tozzi S.r.l., in relazione a pagamenti effettuati ai lavoratori della controllata estera Tozzi Latam, garantita dalla capogruppo tramite una “Parent Company Guarantee”.

 

Secondo la Corte, la surrogazione legale o convenzionale (disciplinata dal diritto cileno, ma analoga per struttura a quella italiana) consente al solvens di subentrare nei diritti del creditore originario; tuttavia, quando il pagamento interviene in favore di un terzo (nel caso di specie, i lavoratori della Tozzi Latam), il credito verso il garante (Tozzi S.r.l.) non può ricevere lo stesso trattamento privilegiato, perché fondato su una diversa causa (obbligazione contrattuale di garanzia e non rapporto di lavoro).

 

[Nel caso di specie, il decreto impugnato del Tribunale di Ravenna aveva erroneamente riconosciuto il privilegio lavoristico anche al credito esercitato nei confronti della società garante, ritenendo estensibile la surrogazione anche in tal senso. La Cassazione ha invece chiarito che tale privilegio non può essere trasferito convenzionalmente su un credito distinto e non originato dal rapporto di lavoro, in assenza di esplicita previsione legale (art. 2745 c.c.).] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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