Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32930 - pubb. 08/04/2025
Misure protettive nel concordato e rinvio pregiudiziale: valutazione rimessa al giudice del merito
Corte di Cassazione, Prima Presidente, 03 Aprile 2025, n. 8794. Pres. Cassano.
Misure protettive – Natura giuridica – Valutazione rimessa al giudice del merito
Rinvio pregiudiziale – Art. 363-bis c.p.c. – Inammissibilità in caso di questione non esclusivamente giuridica
La qualificazione delle misure richieste nel procedimento di concordato preventivo, in particolare la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati, come misure protettive atipiche o cautelari, rientra nel potere-dovere del giudice del merito, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e non può costituire oggetto di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., quando implichi accertamenti di fatto.
Il rinvio pregiudiziale è inammissibile quando la questione sollevata non sia esclusivamente di diritto ma implichi valutazioni di fatto sugli atti processuali: non è inoltre ammissibile il rinvio volto unicamente a ottenere un avallo interpretativo su una questione già decisa dal giudice a quo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Leggi l’ordinanza del Tribunale di Brindisi, 3 dicembre 2024 che ha rimesso la questione alla Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.
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