Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32921 - pubb. 05/04/2025

Nullità della citazione per mancanza di allegazione dei fatti costitutivi e omessa integrazione nel termine assegnato dal giudice

Tribunale Bologna, 11 Maggio 2023. Est. Costanzo.


Citazione – Requisiti di contenuto – Nullità per omessa allegazione dei fatti costitutivi – Integrazione mancata – Declaratoria di nullità



La domanda giudiziale è nulla per difetto del requisito di cui all’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., allorché l’atto di citazione non contenga l’esposizione specifica e articolata dei fatti costitutivi della pretesa, in violazione dell’onere di allegazione imposto dagli artt. 99 e 112 c.p.c. In tal caso, il giudice, ove accolga l’eccezione sollevata dalla controparte, deve assegnare termine perentorio ex art. 164, comma 5, c.p.c. per la sanatoria della nullità e la mancata integrazione dell’atto nel termine assegnato determina la declaratoria definitiva di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito.


[Nel caso di specie, parte attrice aveva omesso di indicare i contratti di fornitura, l’avvenuta esecuzione delle prestazioni, le fatture relative ai crediti azionati e i contratti di cessione con validità ed efficacia provata. A fronte dell’eccezione sollevata dalla convenuta, il giudice aveva già disposto la concessione di un termine perentorio per sanare la nullità ex art. 164, comma 5, c.p.c., ma la parte attrice ha omesso di integrare l’atto introduttivo entro il termine assegnato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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