Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32902 - pubb. 01/04/2025
Garanzia ipotecaria e piano attestato: onere probatorio a carico del creditore
Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2024, n. 33618. Pres. Abete. Est. Amatore.
Opposizione allo stato passivo – Eccezione di revocabilità della garanzia ipotecaria – Onere di allegazione e prova
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando la curatela fallimentare eccepisce la revocabilità della garanzia ipotecaria ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., grava sul creditore l’onere di allegare e provare, quale fatto impeditivo, l’esistenza di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., validamente formato e idoneo al risanamento dell’impresa.
Ai fini dell’esenzione dalla revocatoria, il piano attestato deve essere non solo richiamato nel contratto di finanziamento, ma anche prodotto in giudizio in forma completa e recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società debitrice, costituendo tale elemento requisito essenziale di validità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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