Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32625 - pubb. 11/02/2025

Atti di straordinaria amministrazione e prededuzione nel concordato con riserva

Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2025, n. 1730. Pres. Abete. Est. Vella.


Concordato preventivo – Prededuzione – Atti legalmente compiuti



La decisione affronta due temi principali: gli atti di straordinaria amministrazione nel concordato con riserva e la prededuzione dei crediti derivanti da tali atti.


In tema di atti di straordinaria amministrazione, il Tribunale di Napoli aveva qualificato come atti di ordinaria amministrazione i servizi di marketing svolti da una società per l’impresa in preconcordato, riconoscendo la prededuzione automatica del credito ex art. 161, comma 7, l. fall.


La Cassazione ha invece stabilito che in assenza di un piano concordatario depositato, qualsiasi atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa deve considerarsi di straordinaria amministrazione e, quindi, soggetto ad autorizzazione preventiva.


La decisione si allinea alla giurisprudenza consolidata (Cass. 14713/2019; Cass. Sez. U, 42093/2021), che stabilisce che la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario dipende non solo dalla sua natura, ma anche dal contesto in cui è compiuto, in particolare dall’interesse della massa dei creditori.


In tema di prededuzione dei crediti, la Cassazione dopo aver ricordato che:
“il credito può beneficiare della prededuzione cd. "funzionale" prevista dall'art. 111, comma 2, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione della crisi o dell'insolvenza, e quindi risultino - sia pure in forza di un giudizio ex ante (che prescinde cioè dal risultato effettivamente conseguito) - direttamente funzionali alla presentazione della domanda di concordato o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale e dell'impresa, in modo da consentire, attraverso un'anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare successivamente aperta, una più rapida e proficua liquidazione (da ultimo, Cass. 17248/2024); il tutto sulla base non già di affermazioni astratte, bensì di una specifica indagine di fatto (ex multis Cass. 24791/2016).” Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto errato l’automatismo del riconoscimento della prededuzione per i crediti sorti da atti compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva. Il riconoscimento della prededuzione deve, infatti, avvenire solo in presenza di una specifica utilità per la massa dei creditori, valutata ex ante, per cui non basta affermare in astratto che un pagamento è utile per il patrimonio dell’impresa e in assenza del piano e della proposta concordataria, non si può ammettere la prededuzione in automatico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale