Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32278 - pubb. 26/11/2024

Concordato preventivo e omologa a maggioranza: il voto favorevole della classe 'condizionante' non può derivare dal cram down

Tribunale Cassino, 26 Settembre 2024. Pres. Grillo. Est. Sandulli.


Concordato preventivo – Omologazione – Maggioranza delle classi – Voto favorevole della classe svantaggiata – Cram down



Il tribunale di Cassino, con questa sentenza, con riferimento alla possibilità di omologare il concordato preventivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), ha affermato che “… la condizione data dalla presenza necessaria, affinché sia sufficiente la sola maggioranza delle classi ai fini dell’omologazione, dell’approvazione da parte di una classe di creditori privilegiati (art. 112, comma 2, lett. d), non può ritenersi integrata dal voto presunto per fictio iuris della classe del creditore fiscale o previdenziale, in quanto il voto favorevole della classe condizionante deve essere effettivo perché solo questo costituisce un indice di accettabilità della proposta (primo periodo della lettera d); lo stesso dicasi per quel voto proveniente da una classe che ritiene conveniente la proposta pur subendo un trattamento deteriore rispetto a quello che i creditori otterrebbero applicando integralmente il criterio della absolute priority rule (secondo periodo della lettera d). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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