Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31410 - pubb. 15/06/2024
Disapplicabile l’accordo sul compenso tra OCC e liquidatore se supera i limiti
Tribunale Rimini, 30 Maggio 2024. Est. Rossi.
Sovraindebitamento – Accordo sul compenso tra OCC e debitore – Libertà contrattuale – Sussistenza – Unicità del compenso dell’OCC e del liquidatore – Liquidazione del compenso ad opera del Giudice – Disapplicazione delle pattuizioni contrattuali in caso di superamento dei limiti massimi previsti dall’art. 16 d.m. 202/2014 – Ammissibilità
Dall’esame delle norme secondarie del d.m.202/2014, parrebbe evincersi che i parametri ivi indicati si applichino solo in mancanza di accordo fra il debitore e l’OCC circa il compenso a quest’ultimo spettante e che l’OCC, dunque, sia libero di pattuire il compenso dell’OCC senza alcun vincolo di legge. Tuttavia, alla luce del necessario coordinamento che si impone fra il compenso dell’OCC e il compenso del liquidatore, il raccordo fra l’art. 14 (che sancisce la libertà contrattuale di determinazione dell’accordo) e i parametri di cui all’art. 16 dettato per la liquidazione del compenso, impone che l’intero importo complessivamente spettante a OCC e liquidatore debba essere conforme ai parametri di legge (e, quindi, all’art. 16 del DM 202/2014). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Daria Mulazzani del foro di Rimini
Massima dell’avv. Astorre Mancini,
mancini@studiomanciniassociati.it
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