Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10007 - pubb. 06/02/2014
Delibazione di sentenze straniere, sentenza priva di motivazione e diffamazione a mezzo stampa
Tribunale Piacenza, 26 Luglio 2013. Est. Fazio.
Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Procedimento.
Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Procedimento – Controllo del giudice italiano – Oggetto – ordine pubblico interno – Sentenza straniera priva di motivazione – Impossibilità di riconoscimento – Sussiste.
Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Motivazione – Funzione – Assenza – Giusto processo – Violazione – Delibazione sentenza straniera priva di motivazione – Impossibilità – Fondamento.
Ingiuria e diffamazione – Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet – Cause di esclusione – Cognizione incidentale del fatto ai fini del giudizio civile – Possibilità – Fondamento.
Ingiuria e diffamazione – Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet – Diritto di critica – Fondamento – Bilanciamento con valori di pari rango costituzionale – Necessità.
Non può trovare applicazione il procedimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p., applicabile per le sole sentenze penali che richiedano esecuzione: sentenze di condanna, o di proscioglimento che implichi l’applicazione di misure di sicurezza. Deve pertanto ritenersi che la sentenza penale di assoluzione, di cui viene chiesta l’applicazione agli effetti civili, ed oggetto di contestazione, sia soggetta a riconoscimento secondo gli artt. 64ss L. 218/1995 (che hanno abrogato i corrispondenti artt. 796-805 c.p.c.).
Il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza dei requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il giudice, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, deve verificare, come in ogni altro processo, l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento (Cass. Sez. Un. 22663/2006). Ciò implica la necessità di includere, tra le condizioni oggetto di verifica prodromica al riconoscimento della sentenza straniera, la sua compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Va consentita al giudice adito una cognizione meramente incidentale e sommaria al fine di evitare l’ingresso nel nostro ordinamento di pronunce strutturalmente incompatibili con i suoi principi fondamentali; e dunque, in prima battuta, anche con i canoni del giusto processo regolato dalla legge scolpiti a chiare lettere negli artt. 3, 24 e 111 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La funzione della motivazione è quella di consentire che l’iter logico-giuridico seguito dal giudice nella decisione sia sottoposto ad un triplice controllo: del giudice (estensore / membri del collegio), per verificare il ragionamento seguito (c.d. controllo interno); delle parti, al fine di consentire, mediante l’impugnazione (impossibile in assenza di motivazioni), un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (c.d. controllo esterno); da parte dei cittadini e dello Stato al fine di verificare che di giurisdizione si sia trattato e non di arbitrio (c.d. «controllo democratico»). Per quanto semplificata e ridotta all’essenziale, essa deve in ogni caso sussistere perché si possa parlare di giurisdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’evidente incompatibilità con il nostro ordinamento processuale di un provvedimento privo di motivazione è resa manifesta dalla sua espressa qualificazione come illecito disciplinare del magistrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La decisione priva di motivazione degrada il processo a mero simulacro. È allora un atto che viola l’art. 111 Cost., il che costituisce condizione ostativa al riconoscimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Non essendo concepito l’esperimento di mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza straniera, essa, se conforme ai canoni costituzionali della giurisdizione, merita automatico riconoscimento in quanto atto di pari dignità ed efficacia giuridica; se non conforme, è atto non riconoscibile perché incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La pronuncia straniera, non riconoscibile, di assoluzione non assume la rilevanza di accertamento dei fatti passato in cosa giudicata, idoneo a fondare una presunzione di dolo in capo all’autore di affermazioni contrastanti con tale statuizione e pertanto prima facie diffamanti. Essa rileva, viceversa, quale mero fatto storico da porsi sullo stesso piano degli altri fatti storici rilevanti e rimessi al prudente apprezzamento del giudicante ai fini del riscontro dell’elemento soggettivo della diffamazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Consistendo l’asserita diffamazione nella pubblicazione, da parte del quotidiano, di un giudizio fortemente negativo sull’attore espresso da un lettore nella apposita rubrica, si verte in tema non già di esercizio del diritto di cronaca bensì del diritto di critica, consistendo lo scritto censurato nella manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione all’art. 21; donde la necessità di un apprezzamento particolarmente prudente, e di un attento bilanciamento con il contrapposto interesse, del pari garantito dalla Suprema Legge, dell’attore al mantenimento della propria reputazione in considerazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 25 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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