Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3047 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Aprile 2009, n. 9946. Est. Picone.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Soggettivo - Adempimento spontaneo di un'obbligazione altrui - Surrogazione per volontà del creditore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione per volontà del debitore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Indebito soggettivo "ex latere solventis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Azione d'ingiustificato arricchimento - Ammissibilità.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Del terzo - Adempimento spontaneo di un'obbligazione altrui - Surrogazione per volontà del creditore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione per volontà del debitore - Applicabilità - Esclusione - Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Indebito soggettivo "ex latere solventis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Azione d'ingiustificato arricchimento - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della cassazione - In genere - Doppia pronuncia declinatoria di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Accoglimento con dichiarazione della giurisdizione del giudice adito - Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto - Rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ. - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Ammissibilità - Fondamento.
L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. (massima ufficiale)
La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione(negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12139/2007 proposto da:
PROVINCIA DI BENEVENTO (92002770623), in persona del Presidente della Provincia pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato BERRUTI MARIA PIA - STUDIO LEGALE LIBONATI, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ARIENZO LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA (80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati GRANDE CORRADO, ANNAMARIA PEZZELLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ REGIONE CAMPANIA;
- intimata -
e contro
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA DISCIOLTA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5 DI BENEVENTO, in persona del Direttore pro tempore della A.S.L. BN 1, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato COCILOVO MARCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della memoria di costituzione;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 778/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/09 dal Cons. Dott. PICONE PASQUALE;
uditi gli avvocati GRANDE Corrado, COCILOVO Marco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'ago.
RITENUTO IN FATTO
1. La Provincia di Benevento domanda la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 778 del 10 marzo 2006, che conferma, giudicando infondata l'impugnazione, la decisione del Tribunale di Benevento in data 2.12.2003, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda di condanna della Regione Campania, dell'Assessorato alla sanità della stessa regione e dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Benevento, gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale n. 5, al rimborso della spesa corrispondente agli oneri sostenuti per il personale dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia - IPAI - dal settembre 1982 al 31.1.1985.
2. La Corte di Napoli condivide le argomentazioni del primo giudice, secondo le quali non erano riscontrabili fonti costitutive dell'obbligazione di rimborso dedotta in giudizio, avendo l'amministrazione provinciale deciso con autonome delibere di procedere al pagamento delle retribuzioni del personale IPAI, "indipendentemente dalla competente assunzione della gestione", a titolo di anticipazione e stante la situazione di urgenza (Delib. di Giunta 20 settembre 1982).
Esclude, pertanto, la consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dichiara rientrare la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità.
3. Il ricorso della Provincia di Benevento si articola in unico motivo; resiste con controricorso la Regione Campania; la gestione liquidatoria deposita "memoria di costituzione ai fini della discussione orale"; non svolge attività di resistenza l'Assessorato alla sanità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nei confronti dell'Assessorato alla sanità della Regione Campania è inammissibile, perché proposto nei confronti di organo regionale privo di soggettività giuridica, che, come tale non può essere qualificato come parte del giudizio di merito diverso e ulteriore rispetto alla Regione Campania.
2. La gestione liquidatoria dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Benevento non svolge attività di resistenza, perché non ha proposto controricorso e ha rilasciato a margine dell'atto denominato "memoria" procura speciale invalida perché non apposta su uno degli atti specificati dall'art. 83 c.p.c., (vedi Cass. sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537).
3. L'unico motivo di ricorso richiama le disposizioni normative (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 25, 26, e 33) che avevano determinato la cessazione delle competenze dell'ente provincia in materia di assistenza socio - sanitaria materno - infantile, assistenza pediatrica e sana prevenzione, portando all'assetto organizzativo disegnato dalla L. n. 833 del 1978, art. 14, e dalla L.R. della Campania n. 57 del 1980, art. 7, in base al quale le unità sanitarie locali avevano assunto le funzioni relative alla "protezione sanitaria materno - infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile". Riferisce che, a decorrere dal 1 luglio 1982, il personale del soppresso IPAI era stato cancellato dai ruoli provinciali e inserito in quelli dell'Usl n. 5 di Benevento, ma la Regione aveva poi contestato che le funzioni IPAI rientrassero nell'ambito sanitario regionale e la Provincia si era vista costretta ad anticipare le retribuzioni e gli oneri connessi, riservandosi il diritto di rivalsa. Conclude che, in forza di questi dati normativi e di fatto, aveva azionato il diritto soggettivo al rimborso nei confronti dei soggetti tenuti a sopportare gli oneri del personale ex IPAI, formulando il relativo quesito di diritto.
4. La Corte rileva che la domanda giudiziale, come chiarisce anche il ricorso per cassazione, aveva ad oggetto il rimborso di somme che si assumevano corrisposte in adempimento di un debito gravante su altri soggetti, senza in alcun modo prospettare l'illegittimità dell'esercizio, o del mancato esercizio, di poteri spettanti alle amministrazioni pubbliche convenute, affermando, invece, che, sulla base delle disposizioni normative invocate, soggetto parte dei rapporti di lavoro del personale già IPAI fosse divenuta l'Unità sanitaria locale n. 5 di Benevento, tenuta perciò all'adempimento delle relative obbligazioni, e per essa la Regione.
4.1. Pertanto, versandosi fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2036 c.c., (si esclude che sia stato pagato un debito altrui credendosi debitore per errore scusabile), era stata dedotta in giudizio una fattispecie riconducibile alla previsione di cui all'art. 1180 c.c., la cui cognizione spetta certamente al giudice ordinario, non risultando coinvolte attività autoritative e, quindi, correlate situazioni di interesse legittimo, ne' rapporti di lavoro pubblico, nè la materia della gestione di servizi pubblici ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, art. 33, sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. a).
In questi termini, del resto, la giurisprudenza delle Sezioni unite ha già avuto modo di esprimersi (Cass. sez. un., 30 giugno 2008, n. 17767; 28 maggio 1986, n. 3599).
5. L'errore commesso dalla sentenza impugnata è consistito nel confondere i profili processuali propri della questione di giurisdizione, connessi esclusivamente all'astratta riconducibilità della situazione dedotta in giudizio alla tutela dei diritti (art. 2907 c.c.), ovvero a materia di giurisdizione esclusiva amministrativa, con quelli propriamente di merito dell'accertata insussistenza del diritto azionato. Si tratta, invece, di una linea di confine che risulta nettamente tracciata dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte, specie a seguito dell'abbandono del risalente orientamento secondo cui la mancanza in astratto di una tutela apprestata dall'ordinamento alla pretesa dedotta in giudizio doveva ritenersi inerente alla giurisdizione sotto il profilo del "difetto assoluto" (vedi Cass. sez. un., 20 marzo 1985, n. 2033; 1 luglio 1981, n. 4256). Attualmente, infatti, non si dubita che la questione della non configurabilità di un rapporto giuridico e di un diritto soggettivo, nemmeno in astratto, non accordando l'ordinamento giuridico alcuna tutela, attiene al fondamento di merito della domanda, non alla giurisdizione (vedi Cass. sez. un., 2 giugno 1992, n. 6667; 14 gennaio 1992, n. 367).
5.1. Ne discende che il ricorso va accolto, dovendosi cassare la pronuncia relativa alla declinatoria della giurisdizione ordinaria per essere competente il giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.
6. Affermata la giurisdizione ordinaria e cassata la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto (art. 2907 c.c., artt. 102 e 103 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, c.p.c), sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito, non essendovi bisogno di altri accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 1).
La Corte di cassazione, infatti, non è direttamente destinataria della disposizione di cui all'art. 353 c.p.c., applicabile nel solo caso di rinvio al giudice del merito, mentre il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) offre idoneo sostegno al risultato di semplificazione cui la soluzione accolta consente di pervenire.
6.1. Gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito e i riferimenti contenuti nello stesso ricorso offrono la compiuta dimostrazione dell'inesistenza del credito azionato dalla Provincia di Benevento. 6.2. Infatti, come si è detto, la Provincia di Benevento ha chiesto il rimborso degli oneri sopportati per personale che riteneva essere transitato alle dipendenze dell'Usl n. 5. Il rilievo è sufficiente per rigettare la domanda in applicazione del principio di diritto secondo cui l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., provoca l'estinzione dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, se questi non aveva interesse all'adempimento personale, ma non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n. 23292; 20 luglio 1976 n. 2872). Nel caso di specie non ricorre ne' l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore di cui all'art. 1201 c.c.), ne' quella per volontà del debitore di cui all'art. 1202 c.c., ne' quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, che contempla la surrogazione esclusivamente a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
6.3. Peraltro, un discorso più articolato merita il quesito se l'adempimento spontaneo del debito di altro soggetto comporti la surrogazione del solvens nei diritti del creditore a norma dell'art. 2036 c.c., comma 3, recante la disciplina di uno dei casi di surrogazione di diritto stabilita dalla legge (art. 1203 c.c., n. 5). Esiste, infatti, un indirizzo nella giurisprudenza della Corte secondo il quale, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non si configura indebito soggettivo e, di conseguenza, non essendo ammessa ripetizione, si ha surrogazione a norma del menzionato dell'art. 2036 c.c., comma 3, (Cass. 28 novembre 1981, 22 febbraio 1995, n. 1981; 3 dicembre 2002, n. 171209). Si tratta però di orientamento cui non è possibile dare continuità siccome inficiato dalla contraddizione logico-giuridica di escludere, da una parte, la sussistenza della fattispecie di indebito soggettivo a causa dell'assenza di un errore nel pagamento; dall'altra, di dichiarare applicabile proprio una disposizione dettata in tema di indebito soggettivo per i casi in cui non sussistono le condizioni stabilite dell'art. 2036 c.c., comma 1, per ripetere quanto pagato (errore non scusabile, creditore che si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito). Va, perciò, confermato il diverso principio secondo il quale colui che paga sapendo di non essere debitore, non ha azione in base alle norme sull'indebito soggettivo, in esse comprese il terzo comma dell'art. 2036 c.c.. (vedi Cass. 11 novembre 1992, n. 12111). Infatti, la surrogazione ipotizzata dal cit. art. 2036 c.c., comma 3, postula che l'eseguito pagamento sia - in astratto - riconducibile alla figura dell'indebito ex latere solventis, pur difettando qualcuna delle condizioni perché possa esserne chiesta la ripetizione. Richiede necessariamente, quindi, che sussista l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà del solvens di pagare un debito proprio anziché altrui. Se così non fosse - se cioè potesse invocarsi detta norma sul mero presupposto oggettivo del pagamento non dovuto di un debito di terzi -, la surrogazione legale assumerebbe una portata cosi ampia e generale da privare di gran parte del proprio contenuto la figura della surrogazione per volontà del creditore e da rendere sostanzialmente superflua l'articolata disciplina dettata dal citato art. 1203 c.c., per la surrogazione legale (per queste considerazioni vedi, in motivazione, Cass. 26 giugno 2008, n. 17497). Indubbiamente il solvens - stante l'ingiustificato vantaggio economico ricevuto dal debitore - può agire, nel concorso delle condizioni di legge, per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa, ma si tratta di rimedio non esperito nella controversia (vedi Cass. 2 agosto 2007, n. 17007).
7. Il peculiare esito della causa - accoglimento del ricorso con declaratoria della giurisdizione ordinaria e rigetto nel merito della domanda proposta dallo stesso ricorrente, tra l'altro all'esito dell'esame critico di diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità - induce la Corte a compensare le spese dei giudizi di merito e di cassazione per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, accoglie il ricorso nei confronti della Regione Campania e dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Benevento, gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale n. 5; dichiara inammissibile lo stesso ricorso nei confronti dell'Assessorato alla sanità della Regione Campania; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione ordinaria sulla controversia. Decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Provincia di Benevento contro la Regione Campania e l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Benevento, gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale n. 5; compensa per l'intero le spese dei giudizi di merito e di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezione Unite Civile, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009