Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22553 - pubb. 22/10/2019

Assegno di mantenimento per il figlio minorenne a carico del coniuge

Cassazione civile, sez. VI, 04 Febbraio 2019, n. 3206. Pres. Scaldaferri. Est. Bisogni.


Assegno di mantenimento per il figlio minorenne a carico del coniuge - Principio della domanda - Esclusione



In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli minorenni, non è soggetta al principio della domanda. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso l'avv. Marco A. * dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Stefanino C., per procura in calce al ricorso, *;

- ricorrente -

nei confronti di:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dagli avv.ti Vittorio P. e Luca V. che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso l'indirizzo p.e.c. *;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari n. 2653/2016 emesso il 30 settembre 2016 e depositato il 26 ottobre 2016, R.G. n. 6/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.


Svolgimento del processo

 

CHE:

1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2012 la sig.ra M.M. ha convenuto davanti al Tribunale di Cagliari il Sig. S.M. chiedendo la modifica delle condizioni della separazione consensuale del 30 luglio 2010.

2. Il Tribunale di Cagliari, con decreto n. 10399/2015, ha accolto il ricorso disponendo: l'affidamento della figlia V. alla madre; l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile di 2.000 Euro, di cui 800 a titolo di mantenimento della M., e 1.200 Euro quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella misura del 70%. Il Tribunale ha altresì prescritto una serie di interventi da parte dei Servizi sociali del Comune di Cagliari di supporto psicologico al nucleo familiare e alla figlia V. per consentire un buon reinserimento nelle attività extra-scolastiche e nel rapporto con i coetanei. Ha prescritto ai sigg.ri M. e S. di intraprendere un percorso psicologico e pedagogico di sostegno della genitorialità che li supporti nel rapporto con la figlia.

3. Il sig. S. ha proposto appello avverso il suddetto decreto chiedendo la conferma delle statuizioni economiche concordate fra le parti in sede di separazione consensuale omologata, ossia l'obbligo, a suo carico, di corrispondere un assegno perequativo destinato al mantenimento della figlia di 300 Euro mensili oltre alle spese straordinarie; la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie; la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con previsione del diritto del padre di vedere la figlia senza la madre, salvo diverso accordo, durante la settimana e durante i periodi festivi in giorni prefissati; la condanna della M. ex art. 709 ter c.p.c., al risarcimento dei danni per ogni violazione degli obblighi concernenti l'esercizio del diritto di visita da parte del padre; in caso di opposizione della M. all'affidamento condiviso della figlia ha chiesto il collocamento della figlia presso di sè.

4. La Corte di appello, con decreto n. 1653/2016, ha rigettato il reclamo proposto dal sig. S.. Ha rilevato, quanto alla modifica delle condizioni economiche, che la morte del padre della M. aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito sino ad allora alla M. di integrare il modesto importo dell'assegno previsto dalla separazione consensuale. Ha rilevato altresì la Corte di appello che, sebbene la M. sia in possesso di titoli professionali (laurea triennale e abilitazione all'attività di giornalista) che, in astratto, potrebbero garantirle un reddito sufficiente alle sue esigenze di vita, in concreto la sua capacità reddituale è pressochè inesistente non avendo maturato, all'età di 50 anni, alcuna esperienza lavorativa. La Corte di appello ha ritenuto non provate le circostanze dedotte dall'appellante secondo cui la M. avrebbe acquistato, nel corso della causa, un'immobile e avrebbe intrapreso una stabile convivenza con un nuovo compagno. Quanto alle mutate esigenze e necessità della figlia, la Corte di appello ha ritenuto presuntivamente il loro incremento in considerazione dell'età attuale (12 anni) rispetto a quella di sei anni all'epoca della separazione. Inoltre il Tribunale ha ritenuto corrispondente all'interesse della minore l'affido in via esclusiva alla madre data la situazione in atto di forte conflitto con il padre.

5. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il sig. S.M. affidandosi a due motivi di ricorso per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3).

6. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 156 c.c., u.c., e dell'art. 112 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere la morte del padre della M. un mutamento di fatto tale da giustificare un mutamento delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale, trattandosi di un evento non eccezionale nè imprevedibile. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe violato il principio dispositivo nel confermare la sentenza di primo grado laddove attribuisce una somma superiore a quella richiesta dalla M. per il contributo al mantenimento della figlia senza peraltro aver neanche motivato circa l'inidoneità dell'importo richiesto al fine di soddisfare i bisogni della figlia.

7. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. La Corte d'appello, secondo il ricorrente, non avrebbe chiarito i motivi che impediscono un affidamento condiviso. In particolare la Corte non avrebbe tenuto conto dei profili di inidoneità educativa della madre e la sua responsabilità nell'alimentare il conflitto della figlia con il padre e nel porre in essere le condizioni per il consolidarsi di una situazione di alienazione parentale.

8. Resiste con controricorso M.M..


Motivi della decisione

 

CHE:

9. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre della M. e il suo decesso costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione per il venir meno dell'importante contributo economico destinato dal padre della M. al mantenimento della figlia e della nipote. E' privo di fondamento il rilievo del ricorrente circa la prevedibilità dell'evento morte del padre della M., intervenuto all'età di 71 anni, evento che non era certamente stato previsto e valutato al momento della separazione consensuale e che comunque costituisce una circostanza sopravvenuta. Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza fra domanda della parte e statuizione del giudice si osserva che la somma di 1.800 Euro mensili, complessivamente richiesta dalla M. con il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 710 c.p.c., rispetto a quella di Euro 2.000 statuita con il provvedimento del Tribunale, confermato in sede di reclamo, ha comportato una elevazione solo per ciò che concerne la misura del contributo riconosciuto al mantenimento della figlia (1.200 Euro) rispetto all'ammontare della richiesta originaria (600 Euro) ma non rispetto a quella rassegnata dal difensore della M. in sede di precisazione delle conclusioni (1.300 Euro). Va qui riaffermato il principio per cui per ciò che concerne la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non è soggetto al principio della domanda nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. 1 n. del 3908 del 18 febbraio 2009 e n. 10780 del 3 dicembre 1996). Per altro verso va rilevato che i giudici del merito hanno ampiamente motivato le ragioni per le quali sono addivenuti alla determinazione, nella misura indicata, del contributo paterno al mantenimento della figlia.

10. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato perchè la Corte di appello ha reso una argomentata e completa motivazione delle ragioni che l'hanno portata a confermare l'affido esclusivo della figlia alla madre evidenziando come, allo stato, il comportamento del padre si riveli assolutamente inadeguato a ripristinare un rapporto non conflittuale con la figlia. La Corte di appello ha esaminato le inadeguatezze e responsabilità di entrambi i genitori nell'esposizione della figlia a un conflitto genitoriale che le nuoce gravemente ma ha escluso che il comportamento della madre sia ispirato o realizzi le condizioni di una alienazione parentale ai danni del padre. Risulta invece evidente dalla motivazione la prescrizione di obblighi di cooperazione intesi al ripristino di un corretto rapporto fra i genitori, necessario per l'adempimento del compito di cura ed educazione della figlia e finalizzati alla cessazione, da parte di entrambi i genitori, di atteggiamenti e comportamenti ostativi che possano minare la piena esplicazione di un rapporto affettivo e educativo della figlia con entrambi i suoi genitori. La Corte di appello ha valutato l'interesse della figlia nella decisione sull'affidamento esclusivo di V. alla madre il vissuto fortemente traumatico, rilevato nel corso del procedimento e derivato dal comportamento aggressivo posto in atto dal padre di fronte alle difficoltà, di certo non attribuibili alla figlia, incontrate nell'esercizio del suo ruolo genitoriale. Deve conclusivamente ritenersi che la Corte di appello ha confermato le statuizioni del primo grado nella prospettiva del recupero della piena esplicazione della genitorialità da parte di entrambi i genitori e con il chiaro riferimento alla possibilità di modificare tali statuizioni in relazione agli esiti del monitoraggio sulle condizioni della minore affidato ai servizi sociali.

11. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.600 Euro di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019