La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20287 - pubb. 28/07/2018

Medici specializzandi: corsi di specializzazione e risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva comunitaria

Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Luglio 2018, n. 19107. Est. Scaldaferri.


Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso



Il diritto al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva comunitaria, in caso di corsi di specializzazione iniziati prima del 1° gennaio 1983, compete anche per l’anno accademico 1982-1983, limitatamente alla frazione temporale successiva al 1° gennaio 1983, e fino al termine della formazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez. -

Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sez. -

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente di Sez. -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Con sentenza n.1411 depositata il 10/10/2012 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di rigetto (per prescrizione dei diritti azionati) del Tribunale di Palermo, accoglieva nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda proposta anche nei confronti della Università degli Studi di Palermo e dei Ministeri dell'Università e ricerca scientifica, della Sanità e del Tesoro dai dodici medici specialisti C.G., e altri, domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della "adeguata retribuzione" prescritta dalle direttive CEE (nn.362 e 363 del 1975 modificate dalla n.76 del 1982) per la frequenza negli anni dal 1982 al 1990 dei corsi di specializzazione, o in via subordinata al risarcimento dei danni subiti o ancora al pagamento dell'indennizzo da ingiustificata locupletazione.

La Corte distrettuale riteneva che, con riferimento ai soli anni accademici decorsi dal 1983/1984 al 1990/1991, lo Stato italiano fosse responsabile per i danni derivati dalla mancata (tempestiva e corretta) applicazione delle richiamate direttive CEE adottate nella materia; che agli azionati diritti fosse applicabile il termine prescrizionale decennale (non quello quinquennale introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, irretroattiva), decorrente dalla entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 e non ancora trascorso alla data di introduzione della lite (16/2/2001); che, nel merito, la copia prodotta da ciascuno degli attori dei loro certificati di specializzazione costituisse prova sufficiente della frequenza dei corsi, la cui eventuale difformità di caratteristiche rispetto ai corsi indetti a partire dal D.Lgs. n. 257 del 1991 di recepimento non era comunque imputabile loro; e che il danno dovesse liquidarsi in via equitativa facendo riferimento (alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità) alle indicazioni contenute nella L. n. 360 del 1999 regolante situazioni analoghe, quindi in misura pari a lire 13.000.000 (Euro 6.713,93) per anno.

Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto nei confronti di dieci degli originari attori (ossia C.G., e altri) ricorso per cassazione per tre motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso nel quale hanno anche proposto ricorso incidentale per tre motivi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre parti convenute in origine, ossia i Ministeri dell'Università e ricerca scientifica, della Sanità, del Tesoro e l'Università degli Studi di Palermo.

A seguito di ordinanza interlocutoria in data 18.11.2015 della Sesta-3 sezione civile, il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati rimessi alle Sezioni unite con riguardo alla questione di massima (oggetto di contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte e comunque di particolare importanza), sollevata con il primo motivo del ricorso principale e con il primo motivo dell'incidentale, riguardante la sussistenza, o non, del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva comunitaria 82/76 entro il termine del 31.12.1982 a favore dei medici che a quella data avevano già iniziato il loro corso di specializzazione. Queste Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria depositata in data 21/11/2016, hanno a loro volta sottoposto alcuni quesiti concernenti l'interpretazione delle direttive 75/363 e 82/76 alla Corte di giustizia della Unione Europea, che con sentenza del 24 gennaio 2018 ha risposto ai quesiti.

Quindi, fissata nuova udienza pubblica di discussione dinanzi a queste Sezioni unite, e depositate memorie da entrambe le parti, la causa è stata rimessa in decisione alla odierna udienza pubblica.

 

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale, proposto dalla Presidenza del Consiglio, si basa su tre motivi.

1.1. Con il primo motivo la parte ricorrente censura il riconoscimento dell'indennizzo in favore di quattro degli originari attori (i dottori C., + altri) che avevano iniziato la frequenza dei corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983. Sostiene che tale riconoscimento, pur se limitatamente agli anni di specializzazione successivi al primo e sovrapponibili al periodo temporale successivo alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva, viola le disposizioni delle più volte ricordate direttive Europee, del trattato istitutivo della Comunità Europea nonchè degli artt. 1173 e 2043 c.c., perchè alla data in cui l'inadempimento statuale si è verificato i predetti medici specializzandi avevano già iniziato il loro corso di specializzazione, essendosi iscritti quando la direttiva 82/76 non era ancora entrata in vigore e nessun obbligo giuridico si era costituito per lo Stato membro.

1.2. Con il secondo motivo la Presidenza del Consiglio si duole, sempre per violazione di norme di diritto nazionale ed Europeo, del riconoscimento dell'indennizzo nei confronti di altri sei degli originari attori (i dottori G., e altri), deducendo che essi hanno frequentato corsi che, per tipologia o per durata minima, non sarebbero conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

1.3. Con il terzo motivo, infine, denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel riconoscere al dr. N. l'indennizzo anche per la frequenza ad un secondo corso di specializzazione successivo al primo, nonostante egli non abbia fornito alcuna prova di una sua perdurante necessità -che anzi dovrebbe presumibilmente escludersi- di sopperire alle proprie esigenze materiali per il protrarsi di un impegno a tempo pieno per la propria formazione.

2. Anche il ricorso incidentale si basa su tre motivi.

2.1. Con il primo i quattro medici investiti dal primo motivo del ricorso principale (i dottori C., e altri) censurano l'esclusione dall'indennizzo riconosciuto loro del primo anno di corso, relativo al 1982-1983. Sostengono che essi hanno iniziato a frequentare il corso nel novembre 1982, quando già dal febbraio 1982 era in vigore la direttiva 82/76, e che quindi il risarcimento spetta loro per intero anche per l'anno 1982-1983.

2.2. Con il secondo motivo tre medici (i dottori G.O., G.M. e N.E.) lamentano l'erronea considerazione della durata dei corsi da essi rispettivamente frequentati, in contrasto con quanto emergerebbe dai diplomi da essi conseguiti e prodotti in giudizio.

2.3. Con il terzo motivo tutti i medici intimati si dolgono della compensazione delle spese in violazione dell'art. 91 c.p.c. essendo la controparte soccombente, e non essendo motivata la compensazione.

3. Il primo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, presupponendo entrambi la soluzione della questione relativa all'accertamento degli effetti dell'inadempimento dello Stato Italiano (all'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata in conformità alle già richiamate direttive) sulla situazione giuridica dei medici che hanno iniziato il corso di formazione specialistica nell'anno accademico 1982-1983 e l'hanno proseguito fino all'anno 1990.

Con la sentenza del 24 gennaio 2018, la Corte di giustizia della Unione Europea ha in modo chiaro ed inequivocabile interpretato le disposizioni dell'art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè dell'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, affermando in sintesi: a) che "qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto"; b) che tale obbligo "non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76"; c) che "una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa".

3.1. La doverosa ottemperanza a tale interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate impone, in primo luogo, il rigetto del primo motivo del ricorso principale. E' invero evidente che il principio di diritto che con tale motivo si chiede di affermare (che cioè ai medici iscritti ai corsi di specializzazione per l'anno accademico 1982-1983 non spetterebbe alcun risarcimento, neppure per gli anni successivi di frequentazione dei corsi) si pone in contrasto insanabile con l'interpretazione delle direttive Europee espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 24 gennaio 2018, nei suoi vari profili sopra esposti.

3.2. Per la stessa ragione, anche se in senso opposto, il primo motivo del ricorso incidentale si rivela fondato. E' invero altrettanto evidente che non rispetta il diritto della Unione Europea, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia, la censurata statuizione della Corte di merito secondo la quale deve escludersi dal risarcimento spettante ai ricorrenti l'intero primo anno accademico 1982-1983: deve invece considerarsi sussistente il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva "a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa". Il che, peraltro, implica che -difformemente da quanto prospettato dai ricorrenti incidentali- occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.

Ne deriva dunque di necessità la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di merito perchè proceda ad una nuova determinazione degli indennizzi rispettivamente spettanti ai quattro ricorrenti incidentali nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, e quindi tenendo conto, per ciascuno dei ricorrenti: a)della durata del corso rispettivamente frequentato; b)della necessità di commisurare l'indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 -nella misura già stabilita con riferimento al disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 -alla frazione di anno accademico successiva al 1.1.1983 e fino alla conclusione dell'anno stesso.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto diretto a far valere una eccezione (circa la non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria dei corsi frequentati dai medici resistenti) che non risulta tempestivamente svolta in sede di merito, e presuppone anche accertamenti di fatto non consentiti in questo giudizio di legittimità.

5. Analoghe considerazioni valgono per il terzo motivo del ricorso principale, anch'esso introducente una eccezione (circa la assenza di prova del danno in relazione alla seconda specializzazione), anche in fatto, che non risulta tempestivamente svolta in sede di merito.

6. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale si rivela inammissibile, sia perchè l'errore di fatto che con esso viene denunciato (circa la durata dei corsi rispettivamente frequentati dai ricorrenti, che non risulta aver costituito un punto controverso nel giudizio di merito) è sussumibile nella previsione dell'art. 395 c.p.c., n. 4, da far valere con altro mezzo di impugnazione; sia perchè il controricorso manca di ogni indicazione specifica del contenuto e della collocazione nel fascicolo dei documenti (peraltro non allegati) che comproverebbero i dati di fatto che la Corte di merito avrebbe erroneamente percepito.

6.1. Il terzo motivo dell'incidentale, concernente il regolamento delle spese di lite, è assorbito.

7. In conclusione, la sentenza impugnata, rigettato il ricorso principale, è cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Palermo che procederà ad un nuovo esame nel rispetto di quanto indicato sopra (punto 3.2), regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

Va peraltro escluso l'obbligo del ricorrente principale di versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016; n. 18523/2014).

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2018.