Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1821 - pubb. 22/09/2009
Domanda iure hereditatis nei confronti dell’INAIL del “danno da perdita della vita”
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Maggio 2009, n. 12326. Est. Amoroso.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Danno cosiddetto "tanatologico" a seguito di infortunio "in itinere" – Danno biologico – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – Limiti dell'assicurazione sociale del danno biologico – Conseguenza – Azione "iure hereditatis" contro l'INAIL per il risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita – Configurabilità – Esclusione.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto "tanatologico", nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un infortunio "in itinere") segua le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute (in quanto la perdita della vita non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute), non rientra nella nozione di danno biologico recepita dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita". (fonte CED – Corte di Cassazione)
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