Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32531 - pubb. 22/01/2025
Nullità del marchio per difetto di novità e pubblicazione della sentenza
Tribunale Napoli, 24 Luglio 2024. Pres. Pica. Est. Del Bene.
Marchio forte – Assenza di novità – Nullità – Pubblicazione sentenza
A fini della declaratoria della nullità del marchio per difetto di novità il giudice deve effettuare una valutazione sintetica e globale dell’insieme degli elementi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi e fonetici) costitutivi del marchio al fine di verificare se detti elementi possono provocare, nella mente del consumatore medio, un’impressione di somiglianza con altro marchio (Cfr. Cass., sez. I, 28/07/2015, n. 15840).
A differenza del marchio debole, estrinsecantesi in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche dello stesso, in cui anche lievi modificazioni o aggiunte portano ad escludere la confondibilità, nel caso di marchio forte, consistente in un segno di fantasia o che non ha attinenza né concettuale né semantica con il prodotto cui si riferisce, anche l’appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l’ipotesi di sua usurpazione qualora ciò possa ingenerare confusione nel consumatore medio e considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui il marchio si riferisce. (V. anche Cass., sez. I, 07/10/2021, n. 27217 e Cass., sez. I, 12/05/2021, n. 12566)
La domanda di pubblicazione della sentenza di nullità del marchio costituisce uno strumento risarcitorio finalizzato a prevenire il rischio della reiterazione dei danni per l’avente diritto e pertanto risulta congrua la pubblicazione limitatamente al sito web ed ai profili social della convenuta ove si è manifestato concretamente il rischio confusorio e, solo in caso di inottemperanza, su un quotidiano nazionale. (Cfr. Cass., sez. I, 12/03/2014, n. 5722) (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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