Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31295 - pubb. 28/05/2024

Valore probatorio delle risultanze del cronotachigrafo e cumulo delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 198 C.d.S.

Tribunale Monza, 21 Novembre 2023. Est. Binetti.


Codice della strada - Valore probatorio delle risultanze del cronotachigrafo - Mancata costituzione nel giudizio di primo grado da parte della P.A. - Cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 198 C.d.S.



Il valore probatorio delle risultanze del cronotachigrafo è massimo (diversamente dal caso di contestazione di conformità all'originale nel quale caso esso assume la forza probatoria della presunzione semplice cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014). Le risultanze del cronotachigrafo consentono di ritenere provate le violazioni contestate nei verbali sanzionatori opposti tenuto conto del chiaro dato da esse evincibile in ordine al superamento del limite di velocità imposto sul veicolo. Al riguardo, devono ritenersi attendibili, come fonti di prova, non solo le risultanze delle apparecchiature elettroniche debitamente omologate, le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali, ma anche quelle modalità di accertamento meramente deduttive affidante al prudente apprezzamento del Giudice.


In tema di sanzioni amministrative, l'inerzia processuale della pubblica amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il Giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio, e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 37860 del 28 dicembre 2022).


L'art. 198 C.d.S. estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico,tipizzato in sede penale, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008). Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione, così come disciplinata dall'art. 81 del codice penale. La Corte di cassazione ha in più occasioni ribadito che: “in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente (Corte Cost. 14/2007) più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni” (C. Cass. Civ. n. 26434/14). L'applicazione dell'art. 198, 1° comma, c.d.s., deve essere interpretata rigorosamente e non può allargare le maglie all'istituto della continuazione. (Angelo Di Santo e Luca Cagliani) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Angelo Di Santo e dell’Avv. Luca Cagliani del Foro di Lecco


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