TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 20
Sanzioni disciplinari

I. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'avvertimento;

2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

3) la cancellazione dall'albo.