TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

Art. 19

Disciplina
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale [E POLITICA] (1) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

II. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

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(1) Vedi nota all’art. 15.


GIURISPRUDENZA

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI - Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata a perito industriale a seguito di accertamenti in tema di dinamica di un sinistro stradale - Consiglio Nazionale periti industriali - Competenza - Sussistenza - Fondamento

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Il Consiglio Nazionale periti industriali è competente ad irrogare le sanzioni disciplinari a carico dei periti industriali, in conseguenza dell'attività professionale da essi svolta in tema di valutazione della dinamica dei sinistri stradali, atteso che i relativi accertamenti non sono attribuiti in via esclusiva ai periti assicurativi, sicché non può ritenersi che essa appartenga in via esclusiva alla Consap s.p.a., quale organismo di vigilanza nel settore assicurativo. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. II, 11 Ottobre 2023, n. 28393.