TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO II
Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari


Art. 21

Procedimento disciplinare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

II. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

III. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 quinto comma (1).

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(1) L’art. 4, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al terzo comma le parole «ultimo comma» con le seguenti: «quinto comma».