TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni
Art. 181
Disposizioni sulla divisione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
II. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice. (1)
(1) L’art. 4, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al secondo comma, in fine, il seguente periodo: «Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.».