Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22942 - pubb. 28/12/2019
Art. 41 TUB e indipendenza del processo endoesecutivo di divisione rispetto alle norme che regolano l’esecuzione forzata
Tribunale Mantova, 27 Novembre 2019. Est. Gibelli.
Esecuzione forzata - Giudizio di divisione endoesecutivo - Autonomia
Il giudizio divisionale endoesecutivo, diretto allo scioglimento della comunione incidentale su quello esecutivo, è processo ordinario di merito del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo che ne abbia determinato l’insorgenza; tale giudizio subordina alla sua conclusione la procedura esecutiva, ma ne rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, conservando la propria autonomia e disciplina secondo le norme proprie del processo di cognizione.
Per tale ragione, al giudizio di divisione endoesecutivo non possono essere applicate le disposizioni relative all’esecuzione (tra le quali l’art. 41 TUB), in quanto norme di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di estensione analogica.
[Nel caso di specie, il Tribunale, all’esito del giudizio di divisione, ha assegnato al comproprietario non esecutato il ricavato dalla vendita del bene corrispondente alla quota di sua proprietà, nonostante il creditore fondiario fosse creditore anche nei suoi confronti.] (Franco Benassi) (riproduzione riservat)
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