TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 176
Comunicazione del decreto di decadenza
I. Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.
II. Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.