TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 175

Convocazione delle parti per l'incanto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.


GIURISPRUDENZA

Processo civile - Rito Cartabia - Udienza anticipata - Questione pregiudiziale

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Pur non essendo espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, non è vietata la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, al quale spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.); detta udienza può, infatti, contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione dei principi di economia processuale (art. 97 cost.) e del giusto processo (art. 111 cost.).


[Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha ritenuto opportuno anticipare l'udienza allo scopo di affrontare una questione pregiudiziale idonea a definire il processo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Bologna, 22 Dicembre 2023.


Facoltà per la parte di rinnovare l’istanza di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. fino all’udienza di precisazione delle conclusioni – Sussiste – Onere conseguente di precisare o modificare le domande – Sussiste..
La parte che si ritenga pregiudicata dal provvedimento di rigetto della istanza di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. ha la possibilità di reiterare tale istanza, motivandola adeguatamente, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni. Peraltro in tale caso la parte non può limitarsi a rinnovare l’istanza ma ha anche l’onere di precisare o modificare le proprie domande e avanzare le richieste istruttorie che avrebbe inteso formulare nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. perché solo in questo modo il giudice è messo in condizioni di valutare l’ammissibilità delle prime e l’ammissibilità e la rilevanza delle seconde e, di conseguenza, anche se sia stato leso o meno il diritto di difesa del richiedente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 05 Novembre 2012.