TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare
Art. 175
Convocazione delle parti per l'incanto
I. Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.