TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 175
Convocazione delle parti per l'incanto

I. Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.