TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 177

Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

II. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.


GIURISPRUDENZA

ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO - Decadenza per mancato versamento del prezzo - Conseguenze - Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Effetto automatico - Sussistenza - Avvertimento agli offerenti delle conseguenze dell’inadempimento nell’avviso di vendita - Necessità - Esclusione - Fondamento

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In tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 07 Giugno 2024, n. 15985.


Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Istanza di revoca – Inadempienza dell’aggiudicatario – Decreto di condanna dell’aggiudicatario inadempiente.
E’ inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. come anche l’istanza di revoca ex art. 487 c.p.c. avverso il decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c., poiché quest’ultimo viene emesso in seno alla procedura esecutiva, ma non costituisce atto del procedimento, perché è destinato ad operare “fuori” di esso, come titolo esecutivo, e dunque impugnabile autonomamente ex art. 615, I comma, c.p.c..

Il decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c. non può essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. né con istanza di revoca ex art. 487 c.p.c., poiché proposti dopo il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, allorquando il Giudice dell’Esecuzione ha cessato la sua funzione con riferimento al procedimento definito.
In tale prospettiva sia l’opposizione ex art. 617 c.p.c. che l’istanza di revoca ex art. 487 c.p.c., sono inammissibili.

Il termine per l’emissione del decreto di condanna ex art. 177 disp. att. c.p.c. e art. 587 c.p.c. deve ritenersi coincidente con la predisposizione del progetto di distribuzione finale.
Da ciò consegue che: a) Il risarcimento del danno a carico dell’aggiudicatario è una conseguenza “automatica” del provvedimento di decadenza ove si verifichino i presupposti di cui all’art. 587 c.p.c., da accertare nel prosieguo dell’attività liquidatoria; b) il relativo importo, proprio perché certo e determinabile aritmeticamente in presenza dei presupposti, fa parte della massa attiva, ai sensi dell’art. 509 c.p.c., costituendo un credito “pro solvendo” da assegnare ai creditori insoddisfatti; c) il decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. è il titolo esecutivo che consegue al provvedimento di decadenza perché non può che essere emesso successivamente, in fase di distribuzione, per motivazioni logiche prima che giuridiche. (Marco Lezzi) (riproduzione riservata)
Tribunale Lecce, 15 Aprile 2021.