TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale
Art. 164
Atti di trasferimento del bene espropriato
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.