TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 164-bis

Infruttuosità dell’espropriazione forzata (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

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(1) Articolo aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione entra in vigore l'11 novembre 2014.


GIURISPRUDENZA

Procedimento di esecuzione immobiliare – Diritto di usufrutto – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Chiusura anticipata della esecuzione per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

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Il caso di donazione del diritto di usufrutto e successiva revoca della donazione, su istanza del creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., il valore di stima del diritto di usufrutto deve essere correlato alla durata della vita del donatario.


Il diritto di usufrutto ceduto mediante donazione, pur non oggetto di revocatoria, trova limite massimo di durata nella vita del donante.


L’esecuzione forzata sul diritto di usufrutto, pure se formalmente trasferito al donatario, vede la donazione come se tale trasferimento non fosse mai avvenuto, risultando per lui inefficace.


L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, per consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva.


L’azione revocatoria ordinaria ha valenza recuperatoria, posto che l’atto, valido ed efficace tra le parti, non può essere opposto al creditore, e ha i caratteri della originarietà, relatività e parzialità: originarietà, in quanto l’inefficacia si produce ex tunc e la conseguente pronuncia ha, perciò, carattere dichiarativo; relatività, posto che l’atto è inefficace soltanto nei confronti del creditore di cui pregiudica la garanzia patrimoniale; parzialità, perché viene meno l’effetto secondario della sottrazione del bene all’azione esecutiva dei creditori (e non il trasferimento di esso).


Il diritto reale tipico di usufrutto è caratterizzato dalla immediatezza, assolutezza, inerenza, limitatezza e temporaneità. Quest’ultima fa sì che per legge sia previsto un limite massimo di durata (ex art. 979 c.c.) corrispondente, in caso di usufruttuario persona fisica, alla vita di questi. Già solo da questa premessa risulta evidente che la durata del diritto pignorato non può eccedere quella dell’usufruttuario, posto che altrimenti il creditore lucrerebbe dall’effetto della revocatoria un termine diverso e maggiore (parametrato alla vita del donatario) su cui non avrebbe potuto contare nel caso in cui il diritto fosse rimasto sempre in capo al donatario, con conseguenze irragionevoli tratte dalla revocatoria.


L’art. 980 c.c., per la medesima finalità di cui all’art. 979 c.c. (ovvero ovviare alla paralisi economica derivante alla disposizione del bene) pone un limite anche alla cessione. Si prevede, infatti, che l’usufruttuario possa cedere il proprio diritto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, ferma restando la intrasferibilità dello stesso mortis causa: in altri termini, poiché l’oggetto di tale trasferimento è un diritto essenzialmente temporaneo o commisurato alla vita dell’originario titolare, la durata dell’usufrutto conseguito dall’acquirente rimane comunque legata alla vita del dante causa ovvero al termine originariamente fissato.


L’art 164 bis c.p.c. individua un temperamento non certo alla garanzia generale dell’art. 2740 c.c. bensì alla sua applicazione, temperamento che risulta necessario ogni volta in cui il sacrificio del bene del debitore non soddisfi più tale garanzia, ed i costi pubblici, relativi all’interesse dell’amministrazione della giustizia, divengano allora del tutto prevalenti sull’interesse del creditore, che dalla esecuzione non può aspettarsi concretamente e ragionevolmente alcun soddisfacimento del proprio credito, determinandosi con ciò solo un inutile dispendio di risorse. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)

Tribunale Pescara, 07 Maggio 2024.


Esecuzione forzata – Infruttuosità dell’espropriazione forzata – Presupposti – Motivazione.
La peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione.

La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 20 Ottobre 2021, n. 29018.


Esecuzione forzata - Divisione endoesecutiva - Chiusura anticipata del processo .
L’art. 164 bis disp. att. c.p.c., il quale consente la chiusura anticipata (totale o parziale) del processo esecutivo, è applicabile anche alla c.d. divisione endoesecutiva quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 06 Maggio 2021.


Esecuzione forzata – Antieconomicità – Valutazione – Criteri – Ratio – Valore di mercato – Irrilevanza.
L'antieconomicità della procedura esecutiva, in forza delle previsioni di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c., va valutata utilizzando tre criteri:
1) quello dei costi necessari per la sua prosecuzione;
2) quello delle probabilità di liquidazione del bene;
3)  e quello del presumibile valore di realizzo.
La ratio della norma è quella di soddisfare esigenze di economia processuale evitando la prosecuzione di procedure per le quali si presume che la vendita dei beni non consentirà di ottenere nessun ricavato e avrà costi superiori alle previsioni di realizzo.


L'art. 164 bis disp. att. c.p.c. non trova applicazione in tutti quei casi in cui, nonostante il prezzo base d'asta abbia subito numerosi ribassi, il valore dei beni sia ancora tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, a nulla rilevando se il prezzo base d'asta raggiunto, a seguito dei numerosi ribassi, sia inferiore al prezzo di mercato; quest’ultimo parametro nell'esecuzione forzata non viene infatti tenuto in considerazione posto che il bene viene già messo in vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 20 Gennaio 2021.


Estinzione del procedimento - Chiusura anticipata.
Nel caso di impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara la chiusura anticipata del processo, il rigetto della domanda volta ad ottenere i provvedimenti ex art. 618 c.p.c., all’esito della fase sommaria, con ordinanza non reclamata, non preclude la cancellazione della trascrizione del pignoramento pur quando penda la fase di merito, non potendosi applicare per analogia il disposto dell’art. 624, comma 3, c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Foggia, 16 Settembre 2020.


Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Estinzione per infruttuosità – Soddisfacimento non irrisorio del credito – Ulteriore soddisfazione rispetto alle sole spese di procedura.
In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. III, 10 Giugno 2020, n. 11116.


ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - Chiusura anticipata per infruttuosità della procedura esecutiva - Presupposti - Motivazione - Necessità - Limiti

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In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 10 Giugno 2020, n. 11116.


Espropriazione immobiliare – Mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione – Condanna al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 587 co. II c.p.c. – Ulteriore incanto – Necessità.
In caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, non può essere emesso il decreto di condanna previsto dall’art. 587 II co. c.p.c. ove non si sia tenuto un successivo incanto con realizzazione di un prezzo inferiore rispetto a quello della aggiudicazione precedente (nel caso di specie la procedura era stata dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova, 11 Maggio 2020.


Espropriazione immobiliare.
Salva la predisposizione di adeguate cautele di ordine pubblicitario (circa la pendenza di una misura penale sul compendio substato), il rischio della scarsa appetibilità del bene sul mercato - a fronte della insussistenza di un motivo che, in astratto, osti alla vendita dello stesso - deve essere oggetto di valutazione da parte del creditore; di talché in vicende siffatte acquista rilievo fondamentale e prioritario la verifica del suo interesse al prosieguo dell’esecuzione; nel caso specifico, dunque, non esistono ex ante le condizioni per disporre la chiusura anticipata della procedura per infruttuosità, dato che l’applicazione dell’art. 164-bis d.a. c.p.c. presuppone il vano esperimento di tentativi di vendita diretti a verificare la sussistenza o meno di un interesse del mercato per il bene in questione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Bari, 12 Marzo 2020.


Esecuzione forzata – Mancato rispetto del termine per il versamento del fondo spese – Conseguenze – Potere del giudice di ordinare l’estinzione del processo – Applicazione analogica dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. – Valutazione del caso concreto.
In caso di mancato versamento del fondo spese nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, spetta a questi valutare se da tale comportamento possa desumersi il disinteresse per il creditore alla prosecuzione del processo esecutivo; pur non essendo dunque prevista l’estinzione del processo, il Giudice che ha la facoltà di determinare le conseguenze del mancato rispetto del termine dovendosi accertare con riferimento al caso concreto – attraverso la valutazione discrezionale del complessivo comportamento processuale della parte – se vi siano o meno i presupposti per potersi parlare, effettivamente e sostanzialmente, di “inattività delle parti” ed emettere quindi il provvedimento di estinzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Monza, 27 Gennaio 2020.


Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Impugnazione.
Il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione agli atti esecutivi L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie. (Christian Antonio Mitrano) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 28 Marzo 2018, n. 7754.


Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Questione di costituzionalità – Art. 24 Cost. – Infondatezza.
È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. per violazione dell’articolo 24 della Costituzione fondata sull’assunto che ai creditori verrebbe impedito di proseguire l’azione esecutiva a seguito di una valutazione discrezionale del giudice dell’esecuzione. In proposito, va, infatti, tenuta presente (art. 111 Cost.) la necessità di una riduzione dei tempi del processo a fronte di una ormai inesistente possibilità di liquidazione del bene ad un valore inidoneo a soddisfare le ragioni creditorie; oltre a ciò, va sottolineato che non viene affatto impedito al creditore di procedere nuovamente alla esecuzione forzata, posto che si procede semplicemente alla dichiarazione di estinzione di una procedura divenuta antieconomica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Rovigo, 18 Agosto 2016.


Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Ratio – Definizione di procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie – Bilanciamento dei contrapposti interessi – Valutazione del caso concreto – Fattispecie.
L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Il giudice, nella ricerca del bilanciamento di tali interessi, dovendo contemperare l’interesse del creditore procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata del procedimento, deve esprimere una valutazione in ordine al caso concreto ed è per tale ragione che è stata prevista una udienza ad hoc alla quale il debitore può esporre le proprie ragioni.

(Nel caso di specie, il professionista delegato ha riferito della insussistenza di qualsivoglia interesse da parte di terzi all’acquisto del bene e della inverosimiglianza di una possibile vendita ai successivi incanti. L’instaurazione del contraddittorio, l’esperimento di numerosi vani tentativi di vendita, l’irrisorio valore raggiunto all’ultimo di essi e l’assenza di interesse per l’acquisto del bene sono gli indici sulla base dei quali il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che un procedimento già durato oltre cinque anni dovesse essere dichiarato estinto e non ulteriormente protratto in spregio al principio costituzionale e comunitario di ragionevole durata del processo.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Rovigo, 18 Agosto 2016.


Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Valutazione del caso concreto – Indicazione di un valore di riferimento predeterminato in astratto – Esclusione.
L’indicazione di un valore di riferimento, che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto di assumere quale limite per ritenere l’infruttuosità della procedura esecutiva non costituisce elemento predeterminato in astratto, bensì una soglia di valore, dal verificarsi caso per caso, al di sotto della quale è opportuno instaurare il contraddittorio tra le parti per verificare la permanenza o meno dei presupposti per la prosecuzione dell’attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Rovigo, 18 Agosto 2016.


Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori - Fattispecie.
Qualora sia proposta istanza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 624-bis c.p.c. e sussistano, nel contempo, i presupposti di cui all’articolo 164-bis disp. att. c.p.c. a causa della impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il giudice dell’esecuzione non potrà accogliere l’istanza di sospensione dei creditori qualora la stessa sia motivata dall’opportunità di attendere che in futuro, superata la crisi del settore immobiliare, potrebbe essere ricavato un risultato economico maggiormente vantaggioso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Rovigo, 14 Luglio 2016.


Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Antieconomicità della procedura - Tutela del buon andamento della giustizia - Tutela dell’interesse del debitore - Esclusione.
La ratio della norma contenuta nell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. secondo cui “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.” consiste nella tutela del buon andamento della giustizia, volendosi evitare che proseguano, sine die e con inutile dispendio di risorse, procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Deve, pertanto, essere escluso che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell’esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l’interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Pavia, 07 Luglio 2016.


Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Ragionevole soddisfacimento - Soddisfazione del credito - Recupero delle spese - Esclusione.
La locuzione “ragionevole soddisfacimento” deve essere riferita ai crediti azionati nell’esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che la procedura possa essere proseguita al solo scopo di recuperare le spese già sostenute e da sostenere; lo scopo tipico dell’esecuzione forzata è, infatti, la soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e delle spese sostenute per la sua soddisfazione coattiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia, 07 Luglio 2016.


Espropriazione forzata - Art. 164 bis disp. att. c.p.c. - Interpretazione - Antieconomicità della procedura - Criteri .
Con la formulazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c., il legislatore ha indicato tre criteri che consentono di individuare un concetto di antieconomicità della procedura ovvero: i) i costi necessari per la sua prosecuzione; b) le probabilità di liquidazione del bene; iii) il presumibile valore di realizzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Pavia, 07 Luglio 2016.


Articolo 164 bis disp. att. cod. proc. civ. – Esecuzione forzata immobiliare – Antieconomicità della procedura espropriativa.
L’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. si applica anche alle procedure esecutive già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 162/2014 in virtù del principio per cui in ambito processuale vale la regola del tempus regit actum. (Antonio Simone) (riproduzione riservata) Tribunale Cassino, 01 Marzo 2016.


Processo esecutivo – Ordinanza di chiusura anticipata ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. – Reclamo ex art.630 c.p.c. – Inammissibilità – Impugnabilità mediante opposizione ex art.617 c.p.c..
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide sull’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, proposta ai sensi dell’art.164 bis disp. att. c.p.c., può essere impugnato nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. e non in quelle del reclamo al collegio ex art.630, 3° comma, c.p.c.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata) Tribunale Belluno, 12 Gennaio 2016.


Processo esecutivo – Estinzione – Ordinanza di chiusura anticipata ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. – Differenze – Effetti sulla prescrizione del diritto.
Il comune denominatore delle figure tipiche dell’estinzione, disciplinate dal codice di rito, si rinviene nel verificarsi di un fatto “imputabile” ad una delle parti, o il sopravvenuto difetto di interesse all’esecuzione forzata (estinzione per rinuncia) o l’inadempimento di un onere di impulso o di presenza (estinzione per inattività qualificata o per mancata comparizione reiterata all’udienza).
Diversa invece è la ratio che presiede all’ipotesi di chiusura anticipata prevista dall’art.164 bis disp. att. c.p.c., in cui l’esito anomalo o non fisiologico del processo esecutivo dipende da un’impossibilità oggettiva (estranea cioè al contegno delle parti) di proseguirlo, che viene valutata discrezionalmente dal giudice.
Tale differente ratio si riflette sul piano degli effetti sostanziali, nel senso che, mentre nei casi di estinzione tipica si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, risalente al primo atto del processo con il quale il creditore procedente o l’intervenuto hanno azionato esecutivamente il proprio diritto (art. 2945, 3° comma), nel caso della chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione forzata l’assenza di un fatto proprio del creditore, causativo della fine del processo – determinata invece da situazioni esterne discrezionalmente apprezzate dal giudice dell’esecuzione – deve indurre a riconoscere l’effetto sospensivo permanente della prescrizione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
Tribunale Belluno, 12 Gennaio 2016.