Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31247 - pubb. 21/05/2024
Vendita all’asta di diritto di usufrutto oggetto di revocatoria ordinaria, durata del diritto di usufrutto oggetto di donazione ed estinzione della procedura per infruttuosità
Tribunale Pescara, 07 Maggio 2024. Est. Angelozzi.
Procedimento di esecuzione immobiliare – Diritto di usufrutto – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Chiusura anticipata della esecuzione per infruttuosità ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Il caso di donazione del diritto di usufrutto e successiva revoca della donazione, su istanza del creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., il valore di stima del diritto di usufrutto deve essere correlato alla durata della vita del donatario.
Il diritto di usufrutto ceduto mediante donazione, pur non oggetto di revocatoria, trova limite massimo di durata nella vita del donante.
L’esecuzione forzata sul diritto di usufrutto, pure se formalmente trasferito al donatario, vede la donazione come se tale trasferimento non fosse mai avvenuto, risultando per lui inefficace.
L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, per consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva.
L’azione revocatoria ordinaria ha valenza recuperatoria, posto che l’atto, valido ed efficace tra le parti, non può essere opposto al creditore, e ha i caratteri della originarietà, relatività e parzialità: originarietà, in quanto l’inefficacia si produce ex tunc e la conseguente pronuncia ha, perciò, carattere dichiarativo; relatività, posto che l’atto è inefficace soltanto nei confronti del creditore di cui pregiudica la garanzia patrimoniale; parzialità, perché viene meno l’effetto secondario della sottrazione del bene all’azione esecutiva dei creditori (e non il trasferimento di esso).
Il diritto reale tipico di usufrutto è caratterizzato dalla immediatezza, assolutezza, inerenza, limitatezza e temporaneità. Quest’ultima fa sì che per legge sia previsto un limite massimo di durata (ex art. 979 c.c.) corrispondente, in caso di usufruttuario persona fisica, alla vita di questi. Già solo da questa premessa risulta evidente che la durata del diritto pignorato non può eccedere quella dell’usufruttuario, posto che altrimenti il creditore lucrerebbe dall’effetto della revocatoria un termine diverso e maggiore (parametrato alla vita del donatario) su cui non avrebbe potuto contare nel caso in cui il diritto fosse rimasto sempre in capo al donatario, con conseguenze irragionevoli tratte dalla revocatoria.
L’art. 980 c.c., per la medesima finalità di cui all’art. 979 c.c. (ovvero ovviare alla paralisi economica derivante alla disposizione del bene) pone un limite anche alla cessione. Si prevede, infatti, che l’usufruttuario possa cedere il proprio diritto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo, ferma restando la intrasferibilità dello stesso mortis causa: in altri termini, poiché l’oggetto di tale trasferimento è un diritto essenzialmente temporaneo o commisurato alla vita dell’originario titolare, la durata dell’usufrutto conseguito dall’acquirente rimane comunque legata alla vita del dante causa ovvero al termine originariamente fissato.
L’art 164 bis c.p.c. individua un temperamento non certo alla garanzia generale dell’art. 2740 c.c. bensì alla sua applicazione, temperamento che risulta necessario ogni volta in cui il sacrificio del bene del debitore non soddisfi più tale garanzia, ed i costi pubblici, relativi all’interesse dell’amministrazione della giustizia, divengano allora del tutto prevalenti sull’interesse del creditore, che dalla esecuzione non può aspettarsi concretamente e ragionevolmente alcun soddisfacimento del proprio credito, determinandosi con ciò solo un inutile dispendio di risorse. (Luca Rotondo) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Luca Rotondo
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