Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14157 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Belluno, 12 Gennaio 2016. .


Processo esecutivo – Estinzione – Ordinanza di chiusura anticipata ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. – Differenze – Effetti sulla prescrizione del diritto



Il comune denominatore delle figure tipiche dell’estinzione, disciplinate dal codice di rito, si rinviene nel verificarsi di un fatto “imputabile” ad una delle parti, o il sopravvenuto difetto di interesse all’esecuzione forzata (estinzione per rinuncia) o l’inadempimento di un onere di impulso o di presenza (estinzione per inattività qualificata o per mancata comparizione reiterata all’udienza).
Diversa invece è la ratio che presiede all’ipotesi di chiusura anticipata prevista dall’art.164 bis disp. att. c.p.c., in cui l’esito anomalo o non fisiologico del processo esecutivo dipende da un’impossibilità oggettiva (estranea cioè al contegno delle parti) di proseguirlo, che viene valutata discrezionalmente dal giudice.
Tale differente ratio si riflette sul piano degli effetti sostanziali, nel senso che, mentre nei casi di estinzione tipica si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, risalente al primo atto del processo con il quale il creditore procedente o l’intervenuto hanno azionato esecutivamente il proprio diritto (art. 2945, 3° comma), nel caso della chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione forzata l’assenza di un fatto proprio del creditore, causativo della fine del processo – determinata invece da situazioni esterne discrezionalmente apprezzate dal giudice dell’esecuzione – deve indurre a riconoscere l’effetto sospensivo permanente della prescrizione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)