Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15789 - pubb. 01/07/2010
.
Tribunale Rovigo, 14 Luglio 2016. .
Espropriazione forzata - Sospensione su istanza delle parti - Estinzione per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento dei creditori - Fattispecie
Qualora sia proposta istanza di sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 624-bis c.p.c. e sussistano, nel contempo, i presupposti di cui all’articolo 164-bis disp. att. c.p.c. a causa della impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il giudice dell’esecuzione non potrà accogliere l’istanza di sospensione dei creditori qualora la stessa sia motivata dall’opportunità di attendere che in futuro, superata la crisi del settore immobiliare, potrebbe essere ricavato un risultato economico maggiormente vantaggioso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)