TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale


Art. 164-ter

Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge. (2)

II. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata (3) iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

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(1) L’art. 4, comma 4, lettera d), numero 3) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo».
(2) Comma sostituito dall’art. 4, comma 4, lettera d), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «I. Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.»
(3) L’art. 4, comma 4, lettera d), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «per mancato deposito della nota di» con le seguenti: «per mancata».