TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi (1)
Art. 165
Partecipazione del creditore al pignoramento (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
II. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
III. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.
(1) Capo così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge: al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»
(2) Articolo sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52.