Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 119
Redazione della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice.
II. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.
III. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
IV. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.