TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 119

Redazione della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'articolo 132 del codice.

II. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.

III. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

IV. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.